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giovedì 6 dicembre 2012

Ivie - AGGIORNAMMENTI SUL RICORSO; "gli emendamenti della commissione bilancio"; le votazioni sulla legge di stabilità.


Sul sole 24ore del 3 dicembre compare nella sezione Fisco l’articolo “sulle attività estere pagamenti rimandati”.

In un continuo divenire apprendiamo che quanto versato a titolo di imposta IVIE per l’anno 2011 sia non dovuto, e quindi possa valere come acconto per l’imposta del 2012, peraltro corretta nelle modalità di versamento.

Infatti sono passati al parlamento gli emendamenti dei relatori della Commissione Bilancio che evidentemente hanno potuto anche pesare i richiami della Commissione Europea che sta ricevendo molte segnalazioni dei contribuenti italiani.
In proposito rimandiamo ancora al nostro ricorso alla commissione europea, ricevuto dalla commissione dal capo della DG Fiscalità e unione doganale, che ci ha contattati a firma del responsabile Momchil Sabev, con impegno ad esaminare la denuncia secondo il "pertinente diritto dell'Unione". Ricordiamo che nel nostro ricorso sul caso francese, denunciavamo appunto la sproporzione tra il pagamento dell'Ivie allo stato italiano e le corrispondenti taxe fonciere e d'abitation di molto inferiori; e che anche il sole 24ore riporta la notizia che i punti maggiormente discussi dalla Commissione a seguito delle denunce sono gli spropositati prelievi dello stato italiano  rispetto a quelli dei corrispondenti paesi nei quali si trovano gli immobili.

I correttivi dell’imposta proposti dalla commissione bilancio come ripresi dal sole 24 ore comunque sono:

 1)      Posticipo della decorrenza al 2012 e modifica delle modalità di versamento dell’imposta;
2)      Riconoscimento dell’effetto sostitutivo dell’Ivie rispetto all’Irpef per gli immobili non locati;

3)      Estenzione dell’aliquota ridotta Ivie a tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale. In particolare prelievo dello 0,4% al posto dello 0,76%.
Concludiamo in ogni caso con la notizia di queste ore che la legge di stabilità non sarà votata dal senato che non intende più appoggiare con i senatori del PDL il governo Monti. 
Monti


giovedì 21 giugno 2012

Per il modulo RW procedura d’infrazione in arrivo

Il possesso di attività finanziarie e patrimoniali all’estero sconta, da quest’anno, un duplice adempimento.
Da un lato, il versamento delle imposte patrimoniali introdotte dal DL 201/2011 (con tutta una serie di problemi ancora aperti), dall’altro il consueto obbligo dichiarativo previsto dal modulo RW del modello UNICO ai sensi del DL 167/1990.
Il Legislatore, nell’impostare il nuovo prelievo “sul patrimonio”, ha deciso di renderloindipendente rispetto ai dati da indicare nel modulo RW, prevedendo una sezione specifica all’interno del quadro RM e regole applicative autonome (ad esempio, in alcuni casi, l’utilizzo come base imponibile del criterio catastale per gli immobili, in luogo del criterio del costo).
Dal punto di vista pratico, questo significa che, una volta calcolate le patrimoniali estere, si dovrà riprendere il fascicolo del cliente nell’ottica dell’adempimento dichiarativo del modulo RW da effettuarsi entro il prossimo 1° ottobre.
Non è detto, però, che per quella data gli obblighi di monitoraggio rimangano i medesimi.
Nello scorso autunno, infatti, la Commissione europea ha inviato alle autorità italiane unarichiesta diretta a conoscere le ragioni imperative di interesse generale che giustifichino la compilazione del modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale, in presenza di strumenti meno onerosi per il contribuente, quali, ad esempio, lo scambio di informazioni tra Paesi Ue.
La Commissione ha chiesto, inoltre, chiarimenti sul particolare regime sanzionatorio di cui all’art. 5 del DL 167/90.
Dopo l’intervento del DL 78/2009, infatti, con riferimento alle sezioni II e III del modulo RW, le sanzioni amministrative per le violazioni relative alle consistenze delle attività detenute all’estero e dei relativi trasferimenti si applicano nella misura che va dal 10 al 50% degli importi non dichiarati.
In aggiunta, il DL 167/1990 prevede la sanzione accessoria della confisca dei beni di corrispondente valore in caso di mancata indicazione della sezione II degli investimenti all’estero o delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Sul punto, la Commissione ha chiesto di indicare le ragioni che giustifichino l’applicazione di un regime sanzionatorio così gravoso, a prescindere dalla sottrazione o meno di materia imponibile ai fini delle imposte sul reddito in Italia. A ciò si aggiunge il fatto che il predetto impianto sanzionatorio potrebbe risultare discriminatorio rispetto alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente in Italia.
Occorre modificare la disciplina
Il Governo italiano ha fornito già lo scorso ottobre tempestive risposte. In particolare, con riferimento alle sanzioni, ha osservato che la competenza normativa sul punto è riservata al Legislatore nazionale, in quanto la materia non è stata oggetto di armonizzazione. Inoltre, in relazione al monitoraggio fiscale, un regime sanzionatorio più gravoso dovrebbe essere autorizzato dai diversi presupposti posseduti da queste norme rispetto a quelle riguardanti le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte.
Le argomentazioni prodotte dall’esecutivo non hanno però convinto la Commissione che, ad inizio di quest’anno, ha fatto sapere che gli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale potrebbero essere sproporzionati, con particolare riferimento alle sanzioni previste in caso di omissione o errore nella compilazione del modulo RW.
Pertanto, in assenza di interventi normativi di modifica della disciplina, è alquanto verosimile che la Commissione europea apra una procedura d’infrazione ai sensi dell’art. 258 TFUE, diretta a ricondurre l’adempimento dichiarativo nell’alveo del principio di legislazione comunitaria.

mercoledì 13 giugno 2012

IVIE - MESSA A PUNTO


I motivi oggettivi per l’impugnativa sono i seguenti.

1. Libera circolazione dei capitali all’estero.

2. Gli immobili all'estero che producono reddito, per esempio da locazione, già vengono tassati ai fini irpef.

3. Un’imposta serve per supportare i servizi comunali, come strade, illuminazione, trasporti ecc. mentre in questo caso il contribuente non riceve nulla in cambio dallo Stato italiano.

Questi motivi sono intrinsecamente validi ma vanno confrontati con una situazione magmatica del nostro diritto visto in corrispondenza con l’evoluzione quasi giornaliera del nostro governo pro tempore e degli stessi indirizzi anch’essi magmatici della UE.

Da più parti, da più responsabili ed esperti del diritto europeo, viene fatto osservare che il ricorso al Tribunale può essere poco produttivo e può essere respinto proceduralmente.

Viceversa non viene giudicata negativamente la possibilità di accedere e ottenere ascolto presso la Commissione.

Ognuno, responsabilmente, e anche secondo le proprie valutazioni, potrà valutare se sostenere questa azione che forse non pochi si ripromettono di fare a sostegno proprio e di tutti.

Nella valutazione personale, stante sempre l’incertezza del risultato, dovremmo immaginare il quantitativo di spesa al quale si va incontro in assoluto e le necessarie spese percentuali in relazione ai propri immobili.

Molti hanno già effettuato una propria valutazione e ritengono di voler correre il rischio per una causa giusta che potrebbe trovare soddisfazione anche tenendo conto che l’inceppamento dell’attuale governo italiano, e dell’attuale indirizzo europeo, potrebbe essere superato per evitare una stagnazione ingiustificata; data l’importanza oggettiva e dell’argomento specifico di cui trattiamo, e senza preamboli dell’Europa; della nostra Europa.

***



Tanto premesso pur non nutrendosi particolare fiducia per il ricorso al Tribunale, trattandosi di materia giusta non si esclude che il tribunale possa approfondire la questione adeguatamente e positivamente.

Del rischio di una teorica improcedibilità del ricorso al Tribunale ci siamo già intrattenuti ma non escludiamo che il tribunale si possa fare carico, riconoscendo un diritto non vincolato da situazioni contingenti, a quesiti giusti e degni di soddisfazione.

Sommessamente osserviamo che il premier Monti con la sua entourage farà di tutto per sostenere questa sua imposta ad hoc. Ma il Monti sopravviverà politicamente alla sua ingiusta imposta ?

* N.B. stiamo interloquendo con colleghi che esercitano la professione a Bruxelles particolarmente addentro la materia comunitaria

lunedì 20 febbraio 2012

Perchè questo Blog?

Questo blog si rivolge a tutti coloro (italiani e stranieri residenti in Italia) che da quest'anno si ritrovano a dover pagare la famigerata imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) voluta dal governo Monti e ritengono che tale imposta sia iniqua.

Il web è pieno di siti e forum in cui si parla di questa nuova tassa che prevede un'imposta dello 0,76% sul valore d'acquisto dell'immobile o, in mancanza del rogito, del suo valore di mercato. Leggendo i vari commenti dei tanti utenti, è opinione comune che questa tassa sia quantomeno iniqua, in molti l'hanno definita un'estorsione legalizzata, un'assurdità che va contro le norme costituzionali e comunitarie.

giovedì 16 febbraio 2012

Un po' di chiarezza

Buona sera a tutti i tartassati.
Sono un commercialista e ho già indicato in un altro precedente commento i profili di incostituzionalità manifesta a mio parere .
Ho inviato lo stesso commento al "Giornale", a "Libero", alla Camera dei Deputati per una interrogazione parlamentare (non so con che esito visto che per il momento sono stato il solo e i nostri politici sono attenti solo se si è in tanti). Ho inviato una richiesta di sollevare la problematica all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino che condividendo le mie osservazioni ha girato il tutto al Consiglio Nazionale.... speriamo che se ne parli sugli organi di stampa.

martedì 7 febbraio 2012

Contrastare legalmente l'IVIE

GLI IMMOBILI ALL’ESTERO, Il D.L. 201. 6 dicembre 2011, c.d. decreto “Salva Italia”.

1)    In cosa consiste la norma
Il D.L. 201. 6 dicembre 2011, c.d. decreto salva Italia, ha introdotto dal 2011 un’imposta erariale (imposta che, prodotta su beni esistenti nel territorio nazionale, deve essere versata allo Stato) che dovranno corrispondere le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili situati all’estero. L’imposta è pari allo 0,76% da applicare al valore degli immobili, con riferimento all’atto di acquisto o, in mancanza, al valore di mercato della zona in cui è situato l’immobile.La norma è iniqua e va avversata sul piano giuridico ricorrendo, se possibile, all’autorità giudiziaria nelle forme più congeniali.

lunedì 6 febbraio 2012

Immobili all'estero, l'imposta si calcola sul costo scritto nel rogito

Passato l'impatto "emotivo" della manovra Monti, comincia la stagione dei conti. E sulle case all'estero degli italiani la "ricevuta fiscale" del governo si presenta salata quanto problematica. La nuova Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all'estero), pari allo 0,76% del valore dell'immobile, si deve infatti pagare già per il 2011 e probabilmente per l'intero anno anche se è stata istituita solo a dicembre.