lunedì 25 novembre 2019

aggiornamenti calcoli IVIE


Ripercorriamo sinteticamente la normativa istitutiva dell’IVIE di cui al D.L. n. 201  del 6.12.2011 art. 19 che prevede ai commi 14, 15 e 16:Soggetto passivo dell’imposta …. è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta è dovuta …nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. …. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. ( …) . Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile
Esistono innegabili incertezze sul tributo come scritto e modulato e non solo per i Paesi dell’UE laddove è stabilito che il valore ai fini della base imponibile IVIE è “quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato”.  Non viene tenuto presente dalla norma istitutiva dell’IVIE, che esistono paesi come la Francia, Regno Unito e Stati Uniti che non hanno la rendita catastale e non è chiaro il metodo di determinazione del valore dell’immobile.
Ne è derivata la necessità di spiegare la lacuna come ha proceduto la Circolare Ministeriale n. 28 E del luglio 2012.
La Circolare Ministeriale n.  28 E del luglio 2012 è stata emanata circa sette mesi dalla sua entrata in vigore.  Si è tentato di colmare il vuoto normativo facendo espresso riferimento alla Francia e prevedendo diverse opzioni per la determinazione della base imponibile volte ad evitare disparità di trattamento tra Paesi. La C.M. stabilisce infatti che “In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l'immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell'IVIE il valore dell'immobile che risulta dall'applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell'IMU (cfr. tabella 2 allegata alla presente circolare).
In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto secondo interpretazione ministeriale, tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. È il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell'applicazione della tax fonciere.
Inoltre la stessa C.M. consente diverse possibilità di determinazione dell’IVIE, apportando opportuni distingui tra il riferimento al valore catastale dell’immobile ovvero al valore di acquisto dell’immobile o al valore di mercato. ([1])
Tanto doverosamente spiegato, il contribuente all’indomani della tassazione e delle dichiarazioni è stato messo in evidente difficoltà e confusione di fronte ad una normativa lacunosa e malcelante una patrimoniale italiana per fare cassa all’erario.


[1] In allegato alla presente circolare sono elencati i Paesi europei Tabella 1 Elenco Paesi UE e SEE distinguendo quelli per i quali: a)risulta compilata la colonna 2 "Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore dell'immobile", in relazione ai quali si deve assumere quale base imponibile dell'IVIE il valore catastale dell'immobile utilizzato ai fini dell'assolvimento delle imposte indicate in tale colonna; b) non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione ai quali per la determinazione della base imponibile dell'IVIE si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU

venerdì 7 luglio 2017

martedì 4 luglio 2017

aggiornamenti su politiche europee e infrazione

http://www.politicheeuropee.it/attivita/19798/infrazioni-aggiornamento-del-28-aprile-2016


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-480.729&format=PDF&language=EN&secondRef=07


https://secure.avaaz.org/it/petition/Contro_lImposta_sul_Valore_degli_Immobili_allEstero_NO_IVIE/?pv=17

http://www.fiscoequo.it/2015/images/stories/documenti/PremioLef/micheletti%20mirko%20-%20tesi%20definitiva.pdf

http://www.merloluciano-partners.com/index.php?action=dettnotizie&idnotizia=270

venerdì 7 dicembre 2012

La Commissione Risponde al ricorso contro l'Ivie per il caso francese

Pubblicchiamo la lettera ricevuta dal funzionario della Commissione Europea - direzione generale - Fiscalità e Unione Doganale- Fiscalità diretta, coordinamento fiscale, analisi economica e valutazione. Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE e degli aiuti di Stato/fiscalità diretta. Capo dell'Unità. A firma di Momchil Sabev.
 
Osservazioni
 
Abbiamo sostenuto nei nostri precedenti interventi ed articoli come la questione IVIE sia fortemente legata al governo che l'ha emanata. Il governo Monti. Essendo questo governo fortemente in bilico,  dovremmo attendere le linee di governo dei prossimi insediamenti. In una parola attendere le prossime elezioni. Detto questo i segnali correttivi dell'imposta sono già apparsi negli emendamenti proposti dalla commissione bilancio alla legge sul decreto sviluppo che a questo punto sembra difficile possa essere promulgata.
Non sono mancati, tuttavia, i sistemi di difesa d'ufficio della categoria dei funzionari che lavorano all'estero ed ivi hanno un'abitazione, avendo argomentato il funzionario Sabev, che "non si tratta di un'esenzione ma dell'applicazione di un'aliquota prevista per l'imposta sull'immobile adibito ad abitazione principale per i dipendenti pubblici".  E per conservare questo privilegio, le linee guida degli emendamenti si sono risoluti nel senso di applicare il principio dell'abitazione principale per tutti coloro che lavorano all'estero dove appunto posseggono un'abitazione. 
La giustifica ci pare insufficiente, ma avremo modo di discuterla con delle controdeduzioni che posteremo nei prossimi aggiornamenti.
 
***
 


 

giovedì 6 dicembre 2012

Ivie - AGGIORNAMMENTI SUL RICORSO; "gli emendamenti della commissione bilancio"; le votazioni sulla legge di stabilità.


Sul sole 24ore del 3 dicembre compare nella sezione Fisco l’articolo “sulle attività estere pagamenti rimandati”.

In un continuo divenire apprendiamo che quanto versato a titolo di imposta IVIE per l’anno 2011 sia non dovuto, e quindi possa valere come acconto per l’imposta del 2012, peraltro corretta nelle modalità di versamento.

Infatti sono passati al parlamento gli emendamenti dei relatori della Commissione Bilancio che evidentemente hanno potuto anche pesare i richiami della Commissione Europea che sta ricevendo molte segnalazioni dei contribuenti italiani.
In proposito rimandiamo ancora al nostro ricorso alla commissione europea, ricevuto dalla commissione dal capo della DG Fiscalità e unione doganale, che ci ha contattati a firma del responsabile Momchil Sabev, con impegno ad esaminare la denuncia secondo il "pertinente diritto dell'Unione". Ricordiamo che nel nostro ricorso sul caso francese, denunciavamo appunto la sproporzione tra il pagamento dell'Ivie allo stato italiano e le corrispondenti taxe fonciere e d'abitation di molto inferiori; e che anche il sole 24ore riporta la notizia che i punti maggiormente discussi dalla Commissione a seguito delle denunce sono gli spropositati prelievi dello stato italiano  rispetto a quelli dei corrispondenti paesi nei quali si trovano gli immobili.

I correttivi dell’imposta proposti dalla commissione bilancio come ripresi dal sole 24 ore comunque sono:

 1)      Posticipo della decorrenza al 2012 e modifica delle modalità di versamento dell’imposta;
2)      Riconoscimento dell’effetto sostitutivo dell’Ivie rispetto all’Irpef per gli immobili non locati;

3)      Estenzione dell’aliquota ridotta Ivie a tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale. In particolare prelievo dello 0,4% al posto dello 0,76%.
Concludiamo in ogni caso con la notizia di queste ore che la legge di stabilità non sarà votata dal senato che non intende più appoggiare con i senatori del PDL il governo Monti. 
Monti


giovedì 18 ottobre 2012

PETIZIONE CONTRO L'IVIE

Caro blogger tartassato,

sei ben invitato a firmare la petizione online contro l'IVIE. Qui c'è il link, bastano pochi clic per registrarsi e sottoscrivere la petizione. Facile, veloce e senza spam!

http://www.avaaz.org/it/petition/Contro_lImposta_sul_Valore_degli_Immobili_allEstero_NO_IVIE/?cqzmWab

lunedì 1 ottobre 2012

DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA


DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

1.  Cognome e nome del denunciante: ***

2.  Rappresentato da: Avv Carlo Villari; Avv Bernard Catapano; Avv. Angelo Oliverio Avv. Maria Giovanna Villari

3.  Cittadinanza:  Italiana

4.  Indirizzo o sede sociale:  via Fiorelli n. 14 – 80121 – Napoli - Italia

5.  Telefono/postaelettronica:0039 081665870/


6.  Settore e sede di attività: settore legale-immobiliare

7.  Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario: Italia: Governo Repubblica Italiana e Agenzia delle Entrate

8. Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

In data il Sig. *** ha acquistato un immobile di ** mq. a Parigi in *** per €. *** (centonovantaseimila/00). L'immobile, poiché bene reale situato in territorio francese, è sottoposto al regime di tassazione nazionale francese cioè alla taxe fonciere e alla taxe d’habitation.

Con Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modifiche e integrazioni, c.d. decreto “Salva Italia”, il governo tecnico Monti, ha istituito  “l'IVIE”, l’IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO, pari allo 0,76% del valore catastale dell’immobile detenuto dal cittadino italiano all’estero.

L'imposta, per come è stata concepita, é stata da subito oggetto di numerose doglianze che ne hanno causato correttivi e interpretazioni restando ostico il metodo di calcolo oltre che palesemente fonte di disparità di trattamento tra Stati Membri.

La norma si presenta infatti illegittima e ingiusta sia per l'assurdità della doppia ed esosa tassazione di un immobile sito all’estero, e di per sé già tassato nel paese in cui è situato, sia per i criteri di calcolo necessari per individuarne l’importo, dovendosi calcolare con criteri italiani nei diversi stati europei, i cui immobili sono spesso privi di riferimenti catastali omologhi a quelli nostrani. Anche il residuale criterio di riferimento del costo di acquisto dell’immobile è “ictu oculi” sproporzionato per i proprietari che hanno acquistato in tempi recenti a valori alti, rispetto a coloro che hanno acquistato l’immobile in tempi più remoti, a valori ormai irrisori. Ed ancora più discutibile il criterio di esenzione previsto per coloro che lavorano nella comunità europea.

Con tutte le difficoltà e incertezze e alla ricerca di unicità di calcolo di valori catastali di immobili europei e per superare i sovraesposti ostacoli, il sig. ***  é ricorso alla “***”, società di consulenza immobiliare francese, che ha definito con propri criteri un valore di riferimento ai fini dell'imposta, addivenendo presuntivamente al valore catastale dell’immobile.

Lo studio commissionato ha avuto un costo, richiesto in maniera forfettaria e senza considerare la irrisoria quadratura dell’immobile acquistato nel 2011, e ha decretato l'Ivie risultata molto superiore alla taxe fonciere francese.

In Francia infatti la taxe fonciere ammonta a complessive €. 223, mentre l'immobile del sig. *** ai fini Ivie è stato valutato dalla società di consulenza “***” come avente il valore catastale di €. *** di talchè la imposta è risultata pari ad €. ***, oltre il doppio dell’imposta francese.

Inoltre vi sono stati complessivi esborsi di €.2.000 (duemila/00), e cioè più dell’1 % del valore di mercato dell’immobile considerati incarichi professionali, spese di viaggio, telefoniche et similia per contattare studi e professionisti del settore.

In conclusione il valore impositivo della Ivie è abnorme ed evidenzia l’illegittimità di un raddoppio di imposta in ambito tuttora europeo.

Soprattutto l'imposta analizzata nella sua portata, e come é stata introdotta, è lesiva delle norme istitutive del trattato della Comunità Europea, per i seguenti articolati

MOTIVI

1° MOTIVO: violazione e falsa applicazione dell’ART. 63 TFUE: libera circolazione dei capitali.

Ai sensi del 1° comma dell’art. 63 del trattato di Lisbona: “Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati Membri e paesi terzi….”

La previsione normativa contenuta nell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, appare essere lesiva di una delle quattro libertà fondamentali su cui si fonda l’Unione europea, vale a dire la libertà di circolazione dei capitali all’interno del territorio dell’Unione. La norma, infatti, impedisce o limita fortemente la libertà del cittadino italiano (quindi europeo) di acquistare nel settore immobiliare di altri Paesi dell’Unione data la concomitanza di una (legittima) tassazione immobiliare del Paese d’investimento con quella (illegittima) dello Stato Italiano. Gli Stati Membri sono deputati a gradatamente sopprimere le restrizioni dirette o indirette alla libera circolazione dei capitali appartenenti a persone residenti negli stati membri; e ad impedire discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità nonché, secondo criteri tipici delle discipline valutarie- sulla residenza delle parti e sul luogo di collocamento dei capitali  "nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato unico" adoperandosi una certa prudenza (cfr. CG 11-11-81, C-203/80). E sotto questo profilo e ai fini della valutazione della legittimitá dell' Ivie, si deve constatare che il trasferimento di capitali all'estero é spesso tutt'altro che il frutto di proventi illeciti quanto soprattutto reinvestimento di redditi professionali che vengono importati per ragioni contingenti di vita.

***

2° MOTIVO:  violazione dell’ART 293 TCE: eliminazione della doppia imposizione. e convenzione Italia Francia del 5/10/1989

Ai sensi del vecchio art. 293 TCE (ora abrogato):  Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

        la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini;

        l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità, ……”.

Tuttavia, in seguito al trattato di Lisbona l’art 293 è stato abrogato in quanto sostituito, di fatto, da accordi conclusi tra gli Stati Membri per eliminare la doppia imposizione fiscale (chiamati in dottrina “convenzioni comunitarie”). Tali accordi, elaborati su iniziativa della Commissione e del Consiglio e ratificati dagli Stati Membri, possono considerarsi fonti complementari del diritto dell'Unione, dal momento che le materie oggetto di tali convenzioni sono strettamente collegate agli obiettivi dell'UE.

In applicazione dell’art. 293 del Trattato CE, tutti gli Stati Membri hanno adottato la Convenzione del 23 luglio 1990 n.436 sull’eliminazione delle doppie imposizioni (ratificata dall'Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99).

Inoltre, accanto a tale Convenzione arbitrale stipulata a livello UE, proprio le repubbliche di Italia e Francia hanno altresì stipulato la Convenzione bilaterale del 5 ottobre 1989 (ratificata dall’Italia con legge 7 gennaio 1992, n. 20) ed entrata in vigore il 1° maggio 1992, destinata ad evitare il fenomeno della doppia imposizione fiscale.

A tale scopo, nella consapevolezza che la materia fiscalità è di competenza dei governi nazionali e non dell’UE cui spetta il compito di verificare la coerenza dei provvedimenti legislativi nazionali con le norme europee, si vuole citare il primo comma dell’art. 6 di detta Convenzione: “I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati….”; ed ancora, l’art. 23, comma 1: “Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato….”.

Da ultimo, si ricorda la comunicazione della Commissione Europea [COM (2006) 823 def.] con cui la Commissione intende avanzare delle iniziative per promuovere il coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati Membri per eliminare ostacoli fiscali quali, ad esempio, la doppia imposizione. Nella stessa introduzione della comunicazione, la Commissione, dopo aver rilevato che il problema della doppia imposizione costituisce un disincentivo agli investimenti transfrontalieri, rileva che una soluzione soltanto parziale viene fornita dalle misure prese dagli Stati Membri a livello unilaterale o nelle convenzioni fiscali bilaterali vigenti tra loro (ma, in tal caso, disattese).

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3° MOTIVO: violazione dell’ART. 4 TUE: obbligo di leale cooperazione

Ai sensi del comma terzo dell’art. 4 TUE:

“…..In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione”.

Alla luce di tale norma, si ritiene violato questo principio generale dell’Unione nella misura in cui la legge 214/2011 istitutiva dell’ Ivie  mina la realizzazione di uno degli obiettivi dell’Unione quale è quello della realizzazione di un mercato interno in cui sia garantita la libera circolazione dei capitali.

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4° MOTIVO: violazione dell’ART. 9 TUE: principio di uguaglianza.

Ai sensi dell’art. 9 TUE: “L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”.

Si ritiene quindi che la legge 214/2011 istitutiva dell’ Ivie  violi il principio di uguaglianza e quello di non discriminazione in quanto applica misure differenti a situazioni equivalenti, tassando gli immobili in Italia sulla base del valore catastale degli stessi, mentre gli immobili situati all’estero sono tassati sulla base del valore d’acquisto degli stessi che, se frutto di rogiti lontani nel tempo, risultano essere di gran lunga sottovalutati rispetto al loro valore attuale.

***

8.  Se possibile, menzionare le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che secondo il denunciante lo stato membro ha violato:

 

La legge 214/2011 istitutiva dell’ Ivie viola:

 

·   Art. 63 TFUE: libera circolazione dei capitali;

·   Art. 293 TUE: eliminazione della doppia imposizione fiscale

·   Art. 4 TCE: obbligo leale collaborazione

·   Art. 9,18,19 TUE: principio di eguaglianza e principi di non discriminazione.

* * *

14. Si indicano qui di seguito e si allegano documenti giustificativi ed elementi probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:

 

Ø Decreto legge 201 del 6/12/2012 convertito in Legge n 214 del 22/12/2011;

Ø Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22 dell’ art.19 decreto legge n. 201 del 6/12/2012 convertito dalla legge 214 del 22/12/2012 Agenzia delle Entrate del giugno 2012;

Ø Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e patrimonio per prevenire l’ evasione e le frodi fiscali con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5/ 10/1989;

Ø comunicazione della Commissione Europea [COM (2006) 823 def.]

Ø Bollettino della taxe fonciere recapitato dal Governo francese ***.

* * *

15. Riservatezza (apporre una crocetta su una delle due caselle dell’opzione):

                  “Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.”

16.  Luogo, data e firma del denunciante/del rappresentante:  

Napoli 1.10.2012                                    Avv. Bernard Catapano

Dott. Proc. Angelo Oliverio 

Avv. Carlo Villari

Avv. Maria Giovanna Villari