giovedì 21 giugno 2012

Per il modulo RW procedura d’infrazione in arrivo

Il possesso di attività finanziarie e patrimoniali all’estero sconta, da quest’anno, un duplice adempimento.
Da un lato, il versamento delle imposte patrimoniali introdotte dal DL 201/2011 (con tutta una serie di problemi ancora aperti), dall’altro il consueto obbligo dichiarativo previsto dal modulo RW del modello UNICO ai sensi del DL 167/1990.
Il Legislatore, nell’impostare il nuovo prelievo “sul patrimonio”, ha deciso di renderloindipendente rispetto ai dati da indicare nel modulo RW, prevedendo una sezione specifica all’interno del quadro RM e regole applicative autonome (ad esempio, in alcuni casi, l’utilizzo come base imponibile del criterio catastale per gli immobili, in luogo del criterio del costo).
Dal punto di vista pratico, questo significa che, una volta calcolate le patrimoniali estere, si dovrà riprendere il fascicolo del cliente nell’ottica dell’adempimento dichiarativo del modulo RW da effettuarsi entro il prossimo 1° ottobre.
Non è detto, però, che per quella data gli obblighi di monitoraggio rimangano i medesimi.
Nello scorso autunno, infatti, la Commissione europea ha inviato alle autorità italiane unarichiesta diretta a conoscere le ragioni imperative di interesse generale che giustifichino la compilazione del modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale, in presenza di strumenti meno onerosi per il contribuente, quali, ad esempio, lo scambio di informazioni tra Paesi Ue.
La Commissione ha chiesto, inoltre, chiarimenti sul particolare regime sanzionatorio di cui all’art. 5 del DL 167/90.
Dopo l’intervento del DL 78/2009, infatti, con riferimento alle sezioni II e III del modulo RW, le sanzioni amministrative per le violazioni relative alle consistenze delle attività detenute all’estero e dei relativi trasferimenti si applicano nella misura che va dal 10 al 50% degli importi non dichiarati.
In aggiunta, il DL 167/1990 prevede la sanzione accessoria della confisca dei beni di corrispondente valore in caso di mancata indicazione della sezione II degli investimenti all’estero o delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Sul punto, la Commissione ha chiesto di indicare le ragioni che giustifichino l’applicazione di un regime sanzionatorio così gravoso, a prescindere dalla sottrazione o meno di materia imponibile ai fini delle imposte sul reddito in Italia. A ciò si aggiunge il fatto che il predetto impianto sanzionatorio potrebbe risultare discriminatorio rispetto alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente in Italia.
Occorre modificare la disciplina
Il Governo italiano ha fornito già lo scorso ottobre tempestive risposte. In particolare, con riferimento alle sanzioni, ha osservato che la competenza normativa sul punto è riservata al Legislatore nazionale, in quanto la materia non è stata oggetto di armonizzazione. Inoltre, in relazione al monitoraggio fiscale, un regime sanzionatorio più gravoso dovrebbe essere autorizzato dai diversi presupposti posseduti da queste norme rispetto a quelle riguardanti le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte.
Le argomentazioni prodotte dall’esecutivo non hanno però convinto la Commissione che, ad inizio di quest’anno, ha fatto sapere che gli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale potrebbero essere sproporzionati, con particolare riferimento alle sanzioni previste in caso di omissione o errore nella compilazione del modulo RW.
Pertanto, in assenza di interventi normativi di modifica della disciplina, è alquanto verosimile che la Commissione europea apra una procedura d’infrazione ai sensi dell’art. 258 TFUE, diretta a ricondurre l’adempimento dichiarativo nell’alveo del principio di legislazione comunitaria.

mercoledì 13 giugno 2012

IVIE - MESSA A PUNTO


I motivi oggettivi per l’impugnativa sono i seguenti.

1. Libera circolazione dei capitali all’estero.

2. Gli immobili all'estero che producono reddito, per esempio da locazione, già vengono tassati ai fini irpef.

3. Un’imposta serve per supportare i servizi comunali, come strade, illuminazione, trasporti ecc. mentre in questo caso il contribuente non riceve nulla in cambio dallo Stato italiano.

Questi motivi sono intrinsecamente validi ma vanno confrontati con una situazione magmatica del nostro diritto visto in corrispondenza con l’evoluzione quasi giornaliera del nostro governo pro tempore e degli stessi indirizzi anch’essi magmatici della UE.

Da più parti, da più responsabili ed esperti del diritto europeo, viene fatto osservare che il ricorso al Tribunale può essere poco produttivo e può essere respinto proceduralmente.

Viceversa non viene giudicata negativamente la possibilità di accedere e ottenere ascolto presso la Commissione.

Ognuno, responsabilmente, e anche secondo le proprie valutazioni, potrà valutare se sostenere questa azione che forse non pochi si ripromettono di fare a sostegno proprio e di tutti.

Nella valutazione personale, stante sempre l’incertezza del risultato, dovremmo immaginare il quantitativo di spesa al quale si va incontro in assoluto e le necessarie spese percentuali in relazione ai propri immobili.

Molti hanno già effettuato una propria valutazione e ritengono di voler correre il rischio per una causa giusta che potrebbe trovare soddisfazione anche tenendo conto che l’inceppamento dell’attuale governo italiano, e dell’attuale indirizzo europeo, potrebbe essere superato per evitare una stagnazione ingiustificata; data l’importanza oggettiva e dell’argomento specifico di cui trattiamo, e senza preamboli dell’Europa; della nostra Europa.

***



Tanto premesso pur non nutrendosi particolare fiducia per il ricorso al Tribunale, trattandosi di materia giusta non si esclude che il tribunale possa approfondire la questione adeguatamente e positivamente.

Del rischio di una teorica improcedibilità del ricorso al Tribunale ci siamo già intrattenuti ma non escludiamo che il tribunale si possa fare carico, riconoscendo un diritto non vincolato da situazioni contingenti, a quesiti giusti e degni di soddisfazione.

Sommessamente osserviamo che il premier Monti con la sua entourage farà di tutto per sostenere questa sua imposta ad hoc. Ma il Monti sopravviverà politicamente alla sua ingiusta imposta ?

* N.B. stiamo interloquendo con colleghi che esercitano la professione a Bruxelles particolarmente addentro la materia comunitaria

venerdì 11 maggio 2012

Fatti concreti

Carissimi taratssati e prossimi derubati,
io vedo in concreto 2 possibilità:
Ricorso alla Corte Europea  e allora si parla di costi per il ricorso.
Ricorso individuale in commissione tributaria in Italia a seguito di un accertamento subito per mancato pagamento dell'ivie.
Creare un comitato è la soluzione più opportuna infati esso è  un ente, previsto dall'ordinamento giuridico italiano, che persegue uno scopo altruistico, generalmente di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di persone che, non disponendo dei mezzi patrimoniali adeguati, promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a realizzarlo.
L'atto costitutivo, ossia l'accordo tra i componenti del comitato che dà vita allo stesso, non richiede forme particolari ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito.
I componenti del comitato (promotori) annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte in denaro o di altri beni. Il denaro e i beni così raccolti (oblazioni), che vanno a costituire il fondo del comitato, non appartengono ai promotori né a coloro che li hanno donati (oblatori) ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo annunciato, sicché il comitato possiede una sua autonomia patrimoniale seppur imperfetta. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
Delle obbligazioni assunte verso terzi rispondono non solo il comitato, con il suo fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti suoi componenti. Se ottiene il riconoscimento, il comitato diventa una fondazione o, secondo altri, un'associazione riconosciuta, comunque una persona giuridica e, quindi, risponde delle obbligazione solo con il suo patrimonio. Nessuna responsabilità per le obbligazioni del comitato grava, invece, sugli oblatori che sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il presidente può stare in giudizio per il comitato e quindi agire con un ricorso.
Quindi si trattebbe di fondare un comitato , redigere lo statuto, nominare il presidente prevedendo la gestione e le delibere via mail (pec) ad es.  la nomina dell'organo direttivo ,
raccogliere fondi tra gli iscritti ipotesi 10 -20 euro  e incaricare l'avvocato Villari se accetta per il ricorso.
Io posso preparare lo statuto e il regolamento che pubblicherei sul blog per commenti e impegno ad adesione e versamento dei fondi.
Il comitato si arricchirà di nuovi aderenti e sul blog verrà indicato l'elenco degli aderenti (anche sotto forma di nickname) e versamento oltre ammontare fondi e spese sostenute.
Se da bravi italiani la maggior parte di noi penserà che tanto vanno avanti gli altri e non si raggiungerà una cifra stimo di circa 10-15.000,00 qiesta iniziativa fallirà.
Attendo un vostro parere.  Avanti ragazzi , agiamo !!!!
Sandror
  


mercoledì 2 maggio 2012

IVIE nei media

Cari lettori,


le soluzioni prospettate al problema IVIE finora sembrano essere 2. La prima, fare ricorso alla Corte Europea individualmente. Personalmente credo sia la soluzione meno efficiente ed efficace. La seconda, fare un ricorso di massa, istituendo una qualche societa' giuridica, sia essa una cooperativa, un comitato o quant'altro. Questa soluzione sembra astrusa da un punto di vista organizzativo, ma credo sia preferibile alla prima.


In questo post vorrei condividere con voi una terza opzione verso la quale ho gia' fatto il primo passo, avendo scritto la seguente email alla redazione del programma Servizio Pubblico di Michele Santoro:


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Spett.le Redazione di Servizio Pubblico

mi chiamo ER, creatore del blog http://immobiliestero.blogspot.it/

Vorrei segnalare il mio blog che e' forse il piu' visitato da quei tanti italiani e stranieri residenti in Italia tartassati da un'imposta voluta dal governo Monti ritenuta dai tanti un pizzo di stato.  Questa famigerata tassa e' l'IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili Esteri), che altro non e' che un'IMU per chi possiede un immobile all'estero, ma con diverse aggravanti, la piu' eclatante delle quali, a mio avviso, e' la sua modalita' di calcolo.

Diversamente dall'IMU che prevede una tassazione dello 0.76% sul valore catastale dell'immobile, nel caso dell'IVIE la stessa (0.76%) viene calcolata in base al valore d'acquisto, valore che, notoriamente, e' di gran lunga superiore a quello catastale. Nel mio caso specifico, per il mio appartamento in Inghilterra che ho comprato per 185.000 sterline, dovrei pagare un'imposta di circa 1500 euro (anche se non so al cambio quale valore sara' applicato, quello al momento dell'acquisto o quello del giorno in cui paghero', se la paghero', l'imposta? O che altro?).
Inoltre, nel caso in cui non dovesse esistere un atto di acquisto (per esempio un immobile ereditato), il valore di riferimento sara' quello di mercato. La domanda che mi pongo e': chi stabilisce tale valore visto che puo' variare considerevolmente in base all'ubicazione, lo stato dell'immobile ecc.?

Credo che questa premessa evidenzi un'ulteriore falla, tanto da ritenerla incostituzionale nella misura in cui contribuenti nelle stesse condizioni vengono trattati diversamente. Per esempio, chi ha acquistato un immobile come il mio 10 anni fa, lo ha pagato molto meno, quindi dovra' un'imposta nettamente inferiore a quella cui vado incontro io. Altro esempio, ancora piu' evidente, un cittadino italiano verra' tassato sul valore catastale dell'immobile, un altro cittadino italiano (e  straniero) sul valore d'acquisto o in mancanza (se l'avessi ereditato), sul valore di mercato.

Non mi dilungo oltre, sebbene ci siano altri aspetti e violazioni da considerare, come ad esempio il fatto  che l'imposta viola la libera circolazione dei capitali sancita dall'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in base al quale «sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi». Ulteriori informazioni circa la sicura iniquita' e presunta incostituzionalita' dell'IVIE sono presenti nel mio blog che in tre mesi conta oltre 8.000 visite di italiani e stranieri residenti in Italia.

Credo che la questione IVIE, al momento poco nota al grande pubblico, ma che tocca diverse migliaia di cittadini, sia un tema-vergogna che meriti di essere pubblicamente denunciato sui media, e ritengo che Servizio Pubblico sia un ottimo trampolino per lanciare il messaggio al poco amato governo dei tecnici.

Ci premo ad aggiungere che non sono ricco, sono un 38enne disoccupato, sposato e padre di due bimbi (2 anni, 6 mesi). In Inghilterra, da dove sono appena tornato dopo  12 anni di permanenza, ho avuto l'opportunita' di acquistare questo piccolo immobile per il quale pago un mutuo di 125.000 sterline (ergo sono proprietario di un terzo dell'immobile). Il modesto affitto che percepisco dall'immobile e' l'unica garanzia che speravo di avere per assicurarmi un minimo di sostentamento ora che sono tornato a Palermo con la famiglia, e una piccola pensioncina in futuro, visto che non credo che la mia generazione sara' tanto fortunata come le precedenti in quanto a pensione.  L'IVIE per me, come per tanti altri e' una dannosissima batosta. Io non ci sto.



ER


PS: scusate gli apostrofi, ma scrivo con tastiera inglese.
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Esorto tutti i lettori di questo blog a mandare un'email alla redazione di Servizio Pubblico (per iniziare) redazione@serviziopubblico.it - affinche' la questione IVIE venga discussa pubblicamente in quanto ritenuta ingiusta da noi cittadini. Chiediamo un dialogo diretto con la politica, possibilmente con Monti stesso (!), e' nostro diritto e dovere farci sentire, senza troppe seccature di andare incontro a spese legali, consulenze fiscali, creazione comitati, ricorsi alla corte Europea ecc. L'IVIE e' una tassa ingiusta, una delle tante, come e peggio della scandalosa IMU sulla prima casa.

Piu' saremo a scrivere, prima ci chiameranno. Concentriamo le energie e confrontiamoci con chi (non) ci rappresenta. NO IVIE

ER




giovedì 26 aprile 2012

Unico e la Sezione XVI del quadro RM per gli immobili all'estero


Siamo molto vicini al periodo di imposta dell’IMU e già possiamo vedere come il ministero delle finanze si sia orientato nella grafica del ben noto modello Unico dove appare, nella sezione valore immobili, la sezione XVI- imposta su immobili e attività finanziari detenute all’estero (art 19, commi da 13 a 22, D.L: n. 201/2011).


Seguendo l’evoluzione della normativa abbiamo appreso che sulle case all’estero la patrimoniale è stata ridotta perché sarà calcolata sul valore catastale e non più su quello di mercato.
Più precisamente sul tema base imponibile ci si orienta ad adottare il valore catastale dell’immobile se ci si muove nell’ambito dell’unione europea. E questo potrebbe essere un dato acquisito. Fuori Europa, al contrario, non si può decidere una volte per tutte se adottare il sistema catastale o fare riferimento al valore di acquisto dell’immobile.
Purtroppo bisognerà orientarsi caso per caso e sarebbe opportuno formare una griglia scegliendo il sistema che appare più adatto paese per paese. Più diffusamente e in prosieguo cercheremo di spiegare per quale motivo si riterrebbe opportuno adottare il sistema catastale o altro.
Naturalmente questo nostro post deve essere datato perché stanno intervenendo mano mano fatti nuovi. Ma non è inopportuno che la struttura burocratica che ci governa ci fornisca tempestivamente delle indicazioni, non mancando funzionari capaci di effettuare studi e saperli diffondere.
Ci si può rivolgere anche alla Confedilizia sempre che non stia preparando o abbia addirittura diffuso (non ancora, invero) un suo autorevole commento e analisi della questione.
Nonostante abbiamo predisposto uno schema e io stessa mi sia offerta per patrocinare un ricorso alla Commissione Europea, lo stesso si presenta oneroso anche per i tempi e gli impegni che richiederebbe senza garanzia che venga recepito adeguatamente.
A presto, dunque, per ragionare sugli aggiornamenti e gli sviluppi della materia anche ai fini di eventuali impugnative.
Maria Giovanna Villari
(tra i forum seguiti si segnala anche il gruppo Facebook NO IVIE )

martedì 24 aprile 2012

Coraggio !!
Ho letto il post di ANONIMO :
Temo che l'esempio di Sandror sulla Francia non sia corretto.
L'ISF (Impot de solidarietè sur la fortune) ovvero l'equivalente di una tassa patrimoniale non si calcola come da lui indicato, ma sul valore dell'immobile.....quindi temo che siamo punto e a capo!


Non sono d'accordo e ripeto di non fare d'ogni erba un fascio ! non dobbiamo far riferimento a qualcosa di simile ma unicamente alla stessa tipologia di tributo circostanziato per soggetto e oggetto !!:
 L'ISF (Impot de solidarietè sur la fortune) non è un imposta sugli immobili ma una imposta patrimoniale sulla riccezza in generale e a carico solo di chi ha più di 1,3 milioni di euro di patrimonio (è un'altra cosa quindi) e tra l'altro colpisce i soli residenti in Francia.  La patrimoniale sulla casa per tutti è solo la TAX fonciere, per quanto mi risulta . Tuttavia se c'è qualcuno che possa contribuire con altre fonti , ben venga.
VI allego quanto si dice sul sito dell'Agenzia Governativa Fiscale Francese a proposito della ISF 


Dal sito agenzia entrate francese  :  impots.gouv.fr
Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France, et qui disposent d’un patrimoine dont la valeur nette en France et hors de France est supérieure ou égale à 1,3 million d'euros au 1er janvier 2012, sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et doivent souscrire une déclaration. Il en est de même des personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y possèdent des biens d'une valeur nette supérieure ou égale à 1,3 million d'euros.
Gli individui che hanno il loro domicilio fiscale in Francia, e che dispongono di un patrimonio con un patrimonio netto in Francia e fuori della Francia che sia maggiore o uguale a 1,3 milioni di euro al 1 ° gennaio 2012, sono soggetti al tassa di solidarietà sul patrimonio (ISF) e devono redigere  una dichiarazione. Sono gli stessi individui che non hanno il loro domicilio fiscale in Francia, ma che hanno asset per un valore netto superiore o uguale a 1,3 milioni di euro.

ciao a tutti.

mercoledì 4 aprile 2012

ivie illegittima - al vaglio della commissione europea

Segnalo un articolo del sole XXIV ore sulla illeggitimità dell'IVIE comunicatomi da un amico e tartassato come noi.
Si indicano alcune delle stesse motivazioni addotte dal nostro blog già 3 mesi fa.
Bruxelles valuterà la base dell'imposta per gli immobili italiani
Prelievo sulle case estere al confronto con l'Imu
L'imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia potrebbe essere giudicata, dalla Commissione europea, in conflitto con i principi fondamentali del Trattato sul funzionamento dell'Unione.
Una prima violazione potrebbe riferirsi alla libera circolazione dei capitali, sancita dall'articolo 63 in base al quale «sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi». Quella dei movimenti di capitale è l'unica libertà fondamentale che riguarda non solo i Paesi europei e dello Spazio economico europeo, ma anche i paesi terzi, con l'unica particolarità che, nei confronti di questi ultimi, sono fatte salve le restrizioni già in vigore al 31 dicembre 1993.
Se, quindi, l'imposta sugli immobili all'estero risultasse in conflitto con il principio della libertà dei movimenti di capitali risulterebbe non dovuta anche per gli immobili detenuti in paesi extracomunitari. La circostanza che la base imponibile sia diversa da quella dell'omologa imposta sugli immobili detenuti in Italia (l'Imu) potrebbe essere una delle cause di discriminazione sufficienti a rendere il tributo illegittimo.
L'imposta municipale propria, infatti, è dovuta sulla rendita catastale incrementata in base a determinati moltiplicatori, mentre l'imposta sul valore degli immobili esteri è dovuta sul costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Un caso analogo è quello descritto nella sentenza della Corte di Giustizia, nel procedimento Theodor Jäger C-256/06. La Corte, pronunciandosi in tema di imposte di successione, ha sancito l'illegittimità di una norma secondo cui il bene situato in un altro Stato sia tassato sul suo valore venale, mentre per un identico bene situato sul territorio nazionale si applica una procedura di valutazione i cui valori corrispondono, in media, solo al 10% del valore venale. Forse la Corte dovrà indagare sui concreti effetti di questa discriminazione (Corte di Giustizia, causa C-105/08), ma è facile documentare che, nella maggioranza dei casi, i valori catastali sono inferiori ai costi di acquisto e anche ai valori di mercato. Inoltre, il criterio del costo d'acquisto, anche se ha il pregio della semplicità, discrimina gli immobili di più recente acquisizione.
Un'altra tipologia di contestazione potrebbe derivare dal fatto che solo per l'Imu sono previste agevolazioni per l'abitazione principale. È ovvio che gli immobili all'estero dei residenti in Italia non possono essere considerati "abitazione principale", ma la Commissione potrebbe ravvedere una violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 del Trattato). Infatti, un cittadino europeo che abbia dovuto stabilire la propria residenza in Italia per motivi di lavoro, mantenendo la proprietà della sua originaria abitazione principale, viene tassato di più di un soggetto che sia stato sempre residente in Italia. Questo fatto potrebbe ostacolare i cittadini comunitari che lavorano in Italia. Molto significativa, in proposito, è la sentenza pronunciata nella Causa C-182/06 riferita alla tassazione in Lussemburgo dei redditi di immobili detenuti in Germania da coniugi tedeschi che avevano trasferito la propria residenza in Lussemburgo.