lunedì 27 febbraio 2012

Vademecum per il ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. CONTRO L'IVIE.



1)    La Corte Europea di Giustizia- sua natura.


La Corte di Giustizia e' un giudice di legittimità, specie dopo l'istituzione del Tribunale di primo grado decisa con deliberazione del Consiglio 24 ottobre 1988 n.88 /591 CECA, CE. Ha sede in permanenza a Lussemburgo ed e' composta da 15 giudici nominati di comune accordo dai governi sulla base di designazioni che si riferiscono non alla nazionalità, ma alla qualifica del giudice stesso.
La dicotomia Tribunale- Corte ha sollevato lamentele per l’ambiguità del tipo di protezione giurisdizionale nel sistema comunitario. Da una lettura delle pronunce dei due organi, emerge comunque la possibilità di richiedere, attraverso i ricorsi, l'annullamento di atti comunitari vincolanti o ricorsi in carenza, cioè contro il comportamento omissivo delle istituzioni comunitarie; o anche ricorsi per responsabilità extra contrattuale della Comunità, nel qual caso è chiaro che legittimato a ricorrere alla Corte possono essere uno Stato, un'istituzione comunitaria, o qualsiasi soggetto che lamenti una lesione.


Resta comunque fermo che la Corte diventa una specie di giudice costituzionale in quanto ad essa sono riservati i problemi di legittimità oltre a quelli previsti dall'articolo 234 del Trattato della Unione Europea.
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2)     Giurisdizione non contenziosa della Corte


Anche per la Corte, come per l’agenzia delle entrate, della quale abbiamo parlato in contrastare l'ivie è prevista una sorta di “interpello”, e cioè una competenza non contenziosa di esprimere pareri consultivi non solo per il Parlamento Europeo, ma anche per le Nazioni Unite.


Si tratta di pareri che naturalmente non possono essere dati se non nei limiti dell'area territoriale e delle competenze della Corte relative agli stati membri. Vi è stata, infatti, una prassi al riguardo nel senso che la stessa O.C.S.E. ha chiesto pareri alla Corte e viceversa, e che la Corte si sia avvalsa, sulla base dei principi di diritto internazionale, di una competenza generale che riguarda appunto i soggetti di diritto internazionale.
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3) I ricorsi al Tribunale e alla Corte: la competenza.


Entrando nel vivo della competenza per materia degli organi in esame sul sito ufficiale della comunità europea troviamo elencati i motivi di impugnativa che devono essere presenti in un ricorso.
La materia riecheggia quella dei nostri tribunali amministrativi, ma soprattutto per quanto riguarda il caso che ci occupa -ossia la IVIE, l’imposta sugli immobili all’estero- troviamo conferma della possibilità di inoltrare ricorsi per quegli atti normativi o regolamentari emanati dallo Stato e dalle sue istituzioni quando questi violino uno dei trattati istitutivi della Comunità.


Riferiamo ai tre trattati CECA, CEEA, e CE: tutti e tre prevedono che all'interno degli Stati non possano essere emanate norme in violazione di essi.


Si tratta di far valere i vizi della illegittimità, della incompetenza e dello sviamento di potere; le classiche patologie di vizi che ritroviamo nel campo del diritto amministrativo.
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4) segue-il ricorso: i motivi.


Nel ricorso devono essere ben chiariti i motivi, relativi non solo agli atti delle istituzioni comunitarie, ma anche l'attività interna degli Stati, e cioè anche gli atti legislativi, che non siano conformi alla legislazione comunitaria.


Il ricorrente dovrà esaminare l'atto dell'istituzione da impugnare, in modo da rilevare se è viziato da illegittimità, eccesso di potere, o altro; ma la questione essenziale è che l’atto impugnabile deve colpire direttamente o indirettamente l'interessato.
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 5) segue- in caso di incompetenza.


Se l'interessato adisce il Tribunale in luogo della Corte, e viceversa, il ricorso viene rimesso dal cancelliere o dallo stesso Tribunale o dalla stessa Corte all'organo competente. Ciò in quanto la sentenza che afferma l'incompetenza consente un nuovo ricorso.
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6) segue- le parti del procedimento.


La sedi della Corte di Giustizia e del Tribunale sono come detto a Lussemburgo. Ivi gli Stati e le istituzioni della Comunità sono rappresentati da un agente nominato per ciascun stato. Il ricorrente deve essere rappresentato da un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale di uno dei paesi facenti parte dell'unione europea.


I giudici poi, dal canto loro, godono dell'immunità.


L’avvocato che rappresenta un privato, una società, od un organismo avente personalità giuridica, adisce la Corte mediante istanza trasmessa al cancelliere che è nominato dal presidente del Tribunale per un periodo di sei anni e può essere rinominato.
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7) segue- gli elementi del ricorso.


L'atto introduttivo del giudizio –il ricorso- deve contenere:


- il nome e il domicilio del ricorrente;


- la designazione della parte contro di cui il ricorso è proposto;


- l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti;


- le conclusioni del ricorrente;


- l'indicazione di eventuali prove.


Deve inoltre contenere l'elezione di domicilio nel luogo dove ha sede il Tribunale con l'indicazione del nome della persona che viene autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione.


Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è pubblicato un avviso che indica la data d’iscrizione dell’atto introduttivo, il nome ed il domicilio delle parti, l’oggetto della controversia, nonché le conclusioni dell’atto introduttivo ed i motivi principali addotti.


Nel termine di un mese dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente il proprio nome e domicilio, nonché gli argomenti di fatto e di diritto invocati in opposizione al ricorso, le conclusioni e l’eventuale offerta di prove.


Il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto, con termine per deposito atti fissati dal Presidente.


La procedura si conclude con una sentenza, pronunciata in pubblica udienza previa convocazione delle parti, che provvede anche sulle spese ed ha efficacia esecutiva nel giorno in cui è pronunciata.


In conclusione nel caso che ci occupa uno dei motivi che sicuramente andrà indicato nel ricorso, per avere l’annullamento della IVIE, è la contrarietà ai principi del trattato di funzionamento dell’Unione Europea, ed in particolare la violazione dell’art 63 in base al quale sono “viziate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra stati membri, nonché tra stati membri e paesi terzi”. E “Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato”. (art 231 del trattato).


avv. Maria Giovanna Villari






Bibliografia: Guido Gerin, La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Cedam, Padova, 2000.




9 commenti:

  1. Ringrazio anch'io Maria Giovanna per il suo apprezzabile intervento ma quoto quanto proposto da Ermanno, perchè se è come avevo gia avuto modo di dire, la cosa diviene talmente complicata e costosa va a finire che finisce tutto a "tarallucci e vino".
    Mi pare impossibile che non si riesca a formare una "forza d'urto" che faccia sentire il suo peso, per esempio ho sentito dire che anche nella comunità Giuliano Dalmata di Trieste c'è molto rancore verso questa assurda norma, in quanto loro hanno una situazione ancor più complicata per gli immobili posseduti oltre confine.
    Magari Sandro può dirci se il suo intervento presso l'ordine dei commercialisti ha sortito qualche novità?!
    Saluti
    Duilio


    !

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  2. Tutto quanto pubblicato su questo blog può mettere in grado chiunque di andare da un professionista (avvocato, commercialista) e sostenere un colloquio per decidere se impugnare l'imposta. è chiaro che seguiamo tutti attentamente l'evoluzione delle ingiuste tasse e imposte del governo monti. possiamo anche -se vogliamo- costituire un'associazione o un comitato e agire insieme ad esempio presso la corte di giustizia.
    i miei post pervengono al ricorso attraverso il seguente studio
    I. LO STUDIO DELLA LEGISLAZIONE http://immobiliestero.blogspot.com/2012/02/contrastare-legalmente-livie.html
    II. I CONTENUTI ESSENZIALI DEL RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA http://immobiliestero.blogspot.com/2012/02/vademecum-per-il-ricorso-alla-corte-di.html
    III. IL PRESTAMPATO TIPO DEL RICORSO (adattabile ad una lettera) che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

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  3. Ottimo e utilissimo articolo! Grazie a Maria Giovanna!
    Per qualsiasi iniziativa contate pure su di me e sulla pagina NO IVIE:
    http://www.facebook.com/pages/NO-IVIE/132804770174580

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  4. Ciao,
    pare che nel nuovo decreto delle semplificazioni abbiano modificato la base di calcolo dell'imponibile (deve essere la stessa utilizzata dal paese d'origine per il calcolo della tassa di proprietà) e questo apre la porta a varie possibilità, anche se a mio parere piuttosto nebulose.
    Tipo, in Francia il calcolo della taxe foncière è fatto sulla valeur locative (reddito catastale)tassata di una percentuale che per il 2012 rischia di essere il 20%, ma non so come questo possa essere trasposto in Italia....

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    1. Ciao,

      potresti mettere un link alla fonte di questa notizia?

      Grazie mille

      edo

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  5. Notizia sulle semplificazione da Il Sole 24 ore di alcunigiorni fa.
    Au Italia Oggi appare:
    "Il limite per il versamento. Una prima modifica attiene alla introduzione di un limite minimo di versamento dell'imposta in questione. Il nuovo comma 15 afferma infatti che l'Imu estera non è dovuta se l'importo è inferiore ai 200 euro. Di fatto, si tratta di immobili il cui valore non supera i 26.500 euro in quanto, al di sopra della predetta soglia, l'imposta diviene dovuta. Va rilevato come i 200 euro, una volta superati, obbligano comunque all'intero versamento del dovuto. La logica della modifica normativa appare chiara ed è quella di semplificare gli adempimenti soprattutto in relazione a due categorie di soggetti: gli stranieri che hanno acquisito la residenza in Italia; i frontalieri.

    Va detto però che in relazione alla prima categoria di soggetti la semplificazione non appare del tutto scontata in quanto la norma individua ancora la base imponibile di riferimento in alternativa tra il costo di acquisto, l'importo risultante dai contratti ovvero, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Ulteriore aspetto legato alla corretta determinazione della base imponibile riguarda l'ipotesi in cui gli immobili siano situati nella Ue o in paesi dello spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (in materia, peraltro, una definizione che rievoca l'ipotesi della regolarizzazione ai fini dello scudo fiscale). In tali ipotesi, infatti, il valore dell'immobile è quello utilizzato ai fini dell'assolvimento delle imposte sul patrimonio o sui trasferimenti e solo in mancanza di questi parametri si ritorna al costo, al contratto o al valore di mercato. Infine, sempre con riferimento a tali paesi, va segnalato come il legislatore attribuisca un credito di imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale che gravano sullo stesso immobile e che non siano state detratte ai sensi dell'art. 165 Tuir. In relazione ai frontalieri, la semplificazione potrebbe stare nel fatto che, nel paese ove svolgono l'attività, gli stessi potrebbero essersi dotati di un immobile «modesto», fermo restando che troverebbe applicazione nella maggior parte dei casi l'ulteriore elemento dell'immobile situato nella Ue. In ogni caso, da un punto di vista generale, uno sforzo per rendere più accessibile l'assolvimento della nuova imposta appare evidente fermo restando che potrebbero generarsi disallineamenti rispetto alla compilazione del quadro RW.
    "
    Si può fare ricerca su Internet con chiave "semplificazione imposta immobili esteri".

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    1. Grazie! Ho segnalato l'articolo di Italia Oggi sulla pagina facebook NO IVIE.

      edo

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  6. Se si fa una azione di massa io ci sono !!!
    gingerkid@live.it

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  7. Non sono aggiornato e quindi chiedo se qualcuno sa se la corte Europea sta già esaminando eventuali ricorsi?

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