tag:blogger.com,1999:blog-7375116462541216868.post7396860606625628739..comments2023-12-29T22:44:10.492+01:00Comments on IVIE - la nuova (e assurda) tassazione sugli immobili situati all’estero: Vademecum per il ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. CONTRO L'IVIE.Unknownnoreply@blogger.comBlogger9125tag:blogger.com,1999:blog-7375116462541216868.post-26770147001246715462012-06-08T23:01:31.751+02:002012-06-08T23:01:31.751+02:00Non sono aggiornato e quindi chiedo se qualcuno sa...Non sono aggiornato e quindi chiedo se qualcuno sa se la corte Europea sta già esaminando eventuali ricorsi?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7375116462541216868.post-78592450495821263742012-06-06T07:57:39.278+02:002012-06-06T07:57:39.278+02:00Se si fa una azione di massa io ci sono !!!
ginger...Se si fa una azione di massa io ci sono !!!<br />gingerkid@live.itAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7375116462541216868.post-86142208154544141192012-03-02T17:25:34.553+01:002012-03-02T17:25:34.553+01:00Grazie! Ho segnalato l'articolo di Italia Oggi...Grazie! Ho segnalato l'articolo di Italia Oggi sulla pagina facebook NO IVIE.<br /><br />edono-iviehttps://www.blogger.com/profile/07233241664357937267noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7375116462541216868.post-43928310411001904202012-03-02T12:29:01.813+01:002012-03-02T12:29:01.813+01:00Notizia sulle semplificazione da Il Sole 24 ore di...Notizia sulle semplificazione da Il Sole 24 ore di alcunigiorni fa.<br />Au Italia Oggi appare:<br />"Il limite per il versamento. Una prima modifica attiene alla introduzione di un limite minimo di versamento dell'imposta in questione. Il nuovo comma 15 afferma infatti che l'Imu estera non è dovuta se l'importo è inferiore ai 200 euro. Di fatto, si tratta di immobili il cui valore non supera i 26.500 euro in quanto, al di sopra della predetta soglia, l'imposta diviene dovuta. Va rilevato come i 200 euro, una volta superati, obbligano comunque all'intero versamento del dovuto. La logica della modifica normativa appare chiara ed è quella di semplificare gli adempimenti soprattutto in relazione a due categorie di soggetti: gli stranieri che hanno acquisito la residenza in Italia; i frontalieri.<br /><br />Va detto però che in relazione alla prima categoria di soggetti la semplificazione non appare del tutto scontata in quanto la norma individua ancora la base imponibile di riferimento in alternativa tra il costo di acquisto, l'importo risultante dai contratti ovvero, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Ulteriore aspetto legato alla corretta determinazione della base imponibile riguarda l'ipotesi in cui gli immobili siano situati nella Ue o in paesi dello spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (in materia, peraltro, una definizione che rievoca l'ipotesi della regolarizzazione ai fini dello scudo fiscale). In tali ipotesi, infatti, il valore dell'immobile è quello utilizzato ai fini dell'assolvimento delle imposte sul patrimonio o sui trasferimenti e solo in mancanza di questi parametri si ritorna al costo, al contratto o al valore di mercato. Infine, sempre con riferimento a tali paesi, va segnalato come il legislatore attribuisca un credito di imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale che gravano sullo stesso immobile e che non siano state detratte ai sensi dell'art. 165 Tuir. In relazione ai frontalieri, la semplificazione potrebbe stare nel fatto che, nel paese ove svolgono l'attività, gli stessi potrebbero essersi dotati di un immobile «modesto», fermo restando che troverebbe applicazione nella maggior parte dei casi l'ulteriore elemento dell'immobile situato nella Ue. In ogni caso, da un punto di vista generale, uno sforzo per rendere più accessibile l'assolvimento della nuova imposta appare evidente fermo restando che potrebbero generarsi disallineamenti rispetto alla compilazione del quadro RW.<br />"<br />Si può fare ricerca su Internet con chiave "semplificazione imposta immobili esteri".Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7375116462541216868.post-84544226273252951732012-03-02T10:54:51.352+01:002012-03-02T10:54:51.352+01:00Ciao,
potresti mettere un link alla fonte di ques...Ciao,<br /><br />potresti mettere un link alla fonte di questa notizia?<br /><br />Grazie mille<br /><br />edono-iviehttps://www.blogger.com/profile/07233241664357937267noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7375116462541216868.post-39168751759024736852012-03-02T10:28:43.137+01:002012-03-02T10:28:43.137+01:00Ciao,
pare che nel nuovo decreto delle semplificaz...Ciao,<br />pare che nel nuovo decreto delle semplificazioni abbiano modificato la base di calcolo dell'imponibile (deve essere la stessa utilizzata dal paese d'origine per il calcolo della tassa di proprietà) e questo apre la porta a varie possibilità, anche se a mio parere piuttosto nebulose.<br />Tipo, in Francia il calcolo della taxe foncière è fatto sulla valeur locative (reddito catastale)tassata di una percentuale che per il 2012 rischia di essere il 20%, ma non so come questo possa essere trasposto in Italia....Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7375116462541216868.post-86303750184116348772012-02-29T19:38:59.842+01:002012-02-29T19:38:59.842+01:00Ottimo e utilissimo articolo! Grazie a Maria Giova...Ottimo e utilissimo articolo! Grazie a Maria Giovanna!<br />Per qualsiasi iniziativa contate pure su di me e sulla pagina NO IVIE:<br />http://www.facebook.com/pages/NO-IVIE/132804770174580no-iviehttps://www.blogger.com/profile/07233241664357937267noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7375116462541216868.post-9000550879876825472012-02-29T15:44:23.204+01:002012-02-29T15:44:23.204+01:00Tutto quanto pubblicato su questo blog può mettere...Tutto quanto pubblicato su questo blog può mettere in grado chiunque di andare da un professionista (avvocato, commercialista) e sostenere un colloquio per decidere se impugnare l'imposta. è chiaro che seguiamo tutti attentamente l'evoluzione delle ingiuste tasse e imposte del governo monti. possiamo anche -se vogliamo- costituire un'associazione o un comitato e agire insieme ad esempio presso la corte di giustizia. <br />i miei post pervengono al ricorso attraverso il seguente studio<br />I. LO STUDIO DELLA LEGISLAZIONE http://immobiliestero.blogspot.com/2012/02/contrastare-legalmente-livie.html<br />II. I CONTENUTI ESSENZIALI DEL RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA http://immobiliestero.blogspot.com/2012/02/vademecum-per-il-ricorso-alla-corte-di.html<br />III. IL PRESTAMPATO TIPO DEL RICORSO (adattabile ad una lettera) che sarà pubblicato nei prossimi giorni.avv. Maria Giovanna Villarihttps://www.blogger.com/profile/05355070231097338471noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7375116462541216868.post-70702104328662312472012-02-29T12:44:12.736+01:002012-02-29T12:44:12.736+01:00Ringrazio anch'io Maria Giovanna per il suo ap...Ringrazio anch'io Maria Giovanna per il suo apprezzabile intervento ma quoto quanto proposto da Ermanno, perchè se è come avevo gia avuto modo di dire, la cosa diviene talmente complicata e costosa va a finire che finisce tutto a "tarallucci e vino".<br />Mi pare impossibile che non si riesca a formare una "forza d'urto" che faccia sentire il suo peso, per esempio ho sentito dire che anche nella comunità Giuliano Dalmata di Trieste c'è molto rancore verso questa assurda norma, in quanto loro hanno una situazione ancor più complicata per gli immobili posseduti oltre confine.<br />Magari Sandro può dirci se il suo intervento presso l'ordine dei commercialisti ha sortito qualche novità?!<br />Saluti<br />Duilio<br /><br /><br />!Duiliohttps://www.blogger.com/profile/12547430957879584786noreply@blogger.com