lunedì 25 novembre 2019

aggiornamenti calcoli IVIE


Ripercorriamo sinteticamente la normativa istitutiva dell’IVIE di cui al D.L. n. 201  del 6.12.2011 art. 19 che prevede ai commi 14, 15 e 16:Soggetto passivo dell’imposta …. è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta è dovuta …nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. …. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. ( …) . Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile
Esistono innegabili incertezze sul tributo come scritto e modulato e non solo per i Paesi dell’UE laddove è stabilito che il valore ai fini della base imponibile IVIE è “quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato”.  Non viene tenuto presente dalla norma istitutiva dell’IVIE, che esistono paesi come la Francia, Regno Unito e Stati Uniti che non hanno la rendita catastale e non è chiaro il metodo di determinazione del valore dell’immobile.
Ne è derivata la necessità di spiegare la lacuna come ha proceduto la Circolare Ministeriale n. 28 E del luglio 2012.
La Circolare Ministeriale n.  28 E del luglio 2012 è stata emanata circa sette mesi dalla sua entrata in vigore.  Si è tentato di colmare il vuoto normativo facendo espresso riferimento alla Francia e prevedendo diverse opzioni per la determinazione della base imponibile volte ad evitare disparità di trattamento tra Paesi. La C.M. stabilisce infatti che “In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l'immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell'IVIE il valore dell'immobile che risulta dall'applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell'IMU (cfr. tabella 2 allegata alla presente circolare).
In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto secondo interpretazione ministeriale, tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. È il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell'applicazione della tax fonciere.
Inoltre la stessa C.M. consente diverse possibilità di determinazione dell’IVIE, apportando opportuni distingui tra il riferimento al valore catastale dell’immobile ovvero al valore di acquisto dell’immobile o al valore di mercato. ([1])
Tanto doverosamente spiegato, il contribuente all’indomani della tassazione e delle dichiarazioni è stato messo in evidente difficoltà e confusione di fronte ad una normativa lacunosa e malcelante una patrimoniale italiana per fare cassa all’erario.


[1] In allegato alla presente circolare sono elencati i Paesi europei Tabella 1 Elenco Paesi UE e SEE distinguendo quelli per i quali: a)risulta compilata la colonna 2 "Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore dell'immobile", in relazione ai quali si deve assumere quale base imponibile dell'IVIE il valore catastale dell'immobile utilizzato ai fini dell'assolvimento delle imposte indicate in tale colonna; b) non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione ai quali per la determinazione della base imponibile dell'IVIE si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU

2 commenti:

  1. buongiorno, queso blog si sta ancora occupando dell'ivie? ho cercato tramite google in seguito all'aumento che sta progettando il governo dell'aliquota che risulta insostenibile specie per chi possiede immbobili fuori dall'unione europea o dentro l'nione europea nei paesi dove occorre utilizzare come imponibile l'importo d'acquisto

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    1. Buon giorno, ci segua sul gruppo No IVIE, per dopo le feste stiamo organizzando una iniziativa

      https://m.facebook.com/groups/noivie/?ref=share

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