Sul sole 24ore del 3 dicembre compare
nella sezione Fisco l’articolo “sulle attività estere pagamenti rimandati”.
In un continuo divenire apprendiamo che quanto versato a titolo di imposta IVIE per l’anno 2011
sia non dovuto, e quindi possa valere come acconto per l’imposta del 2012,
peraltro corretta nelle modalità di versamento.
Infatti sono passati al parlamento gli emendamenti
dei relatori della Commissione Bilancio che evidentemente hanno potuto anche
pesare i richiami della Commissione Europea che sta ricevendo molte
segnalazioni dei contribuenti italiani.
In proposito rimandiamo ancora al nostro ricorso alla commissione europea, ricevuto dalla commissione dal capo della DG Fiscalità e unione doganale, che ci ha contattati a firma del responsabile Momchil Sabev, con impegno ad esaminare la denuncia secondo il "pertinente diritto dell'Unione". Ricordiamo che nel nostro ricorso sul caso francese, denunciavamo appunto la sproporzione tra il pagamento dell'Ivie allo stato italiano e le corrispondenti taxe fonciere e d'abitation di molto inferiori; e che anche il sole 24ore riporta la notizia che i
punti maggiormente discussi dalla Commissione a seguito delle denunce sono gli spropositati prelievi dello stato
italiano rispetto a quelli dei corrispondenti paesi nei
quali si trovano gli immobili.
I correttivi dell’imposta proposti dalla commissione bilancio come
ripresi dal sole 24 ore comunque sono:
3) Estenzione dell’aliquota ridotta Ivie a tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale. In particolare prelievo dello 0,4% al posto dello 0,76%.
SPERIAMO CHE SI FACCIA GIUSTIZIA PER UN NORMALE CITTADINO E NON SOLO PRIVILEGI (FINO AD ORA RIMASTI INTOCCABILI DA UN GOVERNO DI RIGORE COME E' QUELLO ATTUALE) PER LA CASTA POLITICA COME SI E' FATTO FINO AD OGGI
RispondiEliminaVotato e approvato il 21/12 il provvedimento (non ancora pubblicato), vedi:
RispondiEliminahttp://www.camera.it/126?tab=1&leg=16&idDocumento=5534-BIS-B&sede=&tipo=
32. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal comma 31 del presente articolo.
Qui il testo completo:
http://www.camera.it/camera/browse/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=16&codice=16PDL0066550&back_to=http://www.camera.it/126?tab=2-e-leg=16-e-idDocumento=5534-BIS-B&sede=&tipo=
Ecco le due pagine della gazzetta ufficiale (commi 518 e 519):
RispondiEliminahttp://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?task=paginapdf&datagu=2012-12-29&subarticolo=1&redaz=012G0252&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=302&numeroarticolo=1&nomepdf=20121229012G025200010020104.pdf&versionearticolo=1&tmstp=1356905572566
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?task=paginapdf&datagu=2012-12-29&subarticolo=1&redaz=012G0252&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=302&numeroarticolo=1&nomepdf=20121229012G025200010020105.pdf&versionearticolo=1&tmstp=1356905572566
Il canone Tv per la seconda casa non si paga, ma se si possiede un immobile all'estero si , non é un ulteriore elemento di discriminazione?
EliminaIl canone TV per la seconda casa non si paga in Italia ma anche in Francia , però chi è residente in italia e ha un immobile in francia il canone TV lo paga in tutti due I stati, questo non è ulteriore elemento di discriminazione?
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