giovedì 16 febbraio 2012

Un po' di chiarezza

Buona sera a tutti i tartassati.
Sono un commercialista e ho già indicato in un altro precedente commento i profili di incostituzionalità manifesta a mio parere .
Ho inviato lo stesso commento al "Giornale", a "Libero", alla Camera dei Deputati per una interrogazione parlamentare (non so con che esito visto che per il momento sono stato il solo e i nostri politici sono attenti solo se si è in tanti). Ho inviato una richiesta di sollevare la problematica all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino che condividendo le mie osservazioni ha girato il tutto al Consiglio Nazionale.... speriamo che se ne parli sugli organi di stampa.

Spero di offrire un contributo a tutti i partecipanti al Blog esprimendo il mio personale parere.
E’ importante chiarire subito la netta distinzione tra IMPOSTE  SUI REDDITI  E IMPOSTE SUL PATRIMONIO di ciascun contribuente RESIDENTE IN ITALIA.
In linea generale  i REDDITI di coloro che sono  residenti stabilmente in Italia ( anche stranieri quindi) sono sempre da ricomprendere nella dichiarazione dei redditi italiana anche se sono prodotti all’estero.
Nel caso in cui tali REDDITI avessero scontato imposte anche all’estero (ad esempio i redditi locativi o di lavoro) essi vanno comunque dichiarati in Italia scomputando dal calcolo dell’imposta italiana quella già pagata all’estero al fine di evitare la doppia imposizione.  
Per la legislazione Italiana la tassazione dei redditi ovunque prodotti è tassata progressivamente in funzione della capacità contributiva data dal reddito stesso: chi guadagna di più paga non proporzionalmente ma più che proporzionalmente . Quindi se dichiari 20.000,00 supponiamo che paghi il 23% medio , se dichiari 40.000,00 la tassazione sale al 30% medio.
Ma la cosa essenziale è che due soggetti che dichiarano entrambi 40.000,00 euro, a parità di stato di famiglia, che siano uno bianco e l’altro giallo, uno con  un patrimonio, magari ereditato, di  10 milioni di euro e l’altro con 10 euro sul conto …. pagano le stesse imposte sui redditi.

Le imposte patrimoniali incidono invece non sulla capacità reddituale ma sul valore del patrimonio ad una certa data e ciò indipendentemente dal reddito di ciascuno perché sono imposte solo sul patrimonio.
Esempio :  immaginiamo  due soggetti  : A dichiara  redditi annui pari a  10.000 euro mentre B dichiara  redditi anui paria 100.000,00 euro.
Se dovessero scontare un imposta di successione per una casa ereditata da un parente , pagherebbero entrambi lo stesso ammontare .
E’ qui che occorre focalizzare l’attenzione.   L’imposta patrimoniale, per essere equa (costituzionale)  deve incidere con identica aliquota su patrimoni  a) che siano stati valutati con lo stesso metro  b) alla stessa data,  c) ovunque collocati o detenuti. 
Diversamente ragionando si potrebbe giungere a tassare , ad esempio identici gioielli, per qualche contribuente  in base alla stima del gioielliere, per qualcun altro in base al colore che avevano quando sono stati estratti e per qualcun altro in base all’altitudine del luogo della banca in cui sono depositati ….,
Incredibile ma è quello che prevede la norma sulla tassazione degli immobili all’estero ( stesso discorso per depositi di c/c e attività finanziarie – 50.000,00 depositati in banca in Italia non scontano nulla , se depositati a Lugano scontano l’1% !!! )
I cittadini residenti in Italia che hanno immobili in Italia,  sono tassati in base alla rendita catastale rivalutata  dell’immobile,   se invece gli immobili sono a Mentone, in base al valore di rogito …
Nella stesura della norma, nessuno ha badato al fatto che immobili situati in Italia e all’Estero di medesimo valore di rogito (identico prezzo d’acquisto) hanno magari in Italia un valore tassabile desunto dalla rendita catastale rivalutata ( base della tassazione ) molto minore .
Senza tener conto che due immobili all’estero,  identici nello stesso condominio e pertanto di pari valore alla medesima data del 31 12 2011 ma acquistati a distanza di vent’anni scontano imposte diversissime.
L’incostituzionalità, in conclusione,  è evidente.
Ciascun Paese può imporre una patrimoniale anche senza limite minimo di valore, ma nel 2012 si auspicherebbe che le leggi tributare incidano in egual misura tra i vari cittadini senza far pagare sacrifici molto diversi semplicemente per una norma superficialmente scritta tra il sabato e la domenica  nella fretta di fare cassa …
Per quanto riguarda cosa fare , occorre tener presente che mancano ancora i decreti attuativi e che è sconsigliabile fare l’interpello all’Agenzia delle Entrate che ovviamente è, diciamo, normalmente sbilanciata  a favore del Fisco anche perché la norma è lucidamente chiara nella sua iniquità e non dà adito a diverse interpretazioni, figuriamoci da parte chi ha budget di entrate da conseguire..
Sicuramente si può o pagare e poi chiedere il rimborso ricorrendo alle Commissioni Tributarie ( ma i tempi sono di circa  tre – quattro anni )  eccependo l’incostituzionaliltà della norma. Si può anche non pagare e attendere l’accertamento contro cui ricorrere in  Commissione Tributaria ( i tempi sono di circa  un anno e mezzo - due  )  eccependo sempre l’incostituzionaliltà.
Sinceramente speravo, se possibile,  in una class action contro la P.A. o il ricorso alla Corte di Giustizia Europea.
Resistere alle iniquità mi pare comunque doveroso.
sandror             

24 commenti:

  1. Purtroppo anch'io speravo in una qualche forma di lotta comune tipo la "Class Action", ma a quanto afferma l'Avv. Maria Giovanna Villari purtroppo non sembrerebbe possibile, però penso che sarebbe invece possibile un comune ricorso alla Corte di Giustizia Europea.
    Personalmente ritengo di non pagare ed a seguito dell'accertamento fare il ricorso alla Commissione Tributaria, si dovrebbe però chiarire nel caso di giudizio negativo quale sarebbe la sanzione, a parte ovviamente il pagamento delle tasse arretrate.
    Duilio

    RispondiElimina
  2. Sandror, complimenti per la lucidità del ragionamento. Continuo a lavorare nella lettura dei possibili ulteriori rimedi contro questa imposta.
    In particolare mi è venuto sotto mano il testo "La Corte di Giustizia delle Comunità europee" di Guido Gerin (cedam padova,2000) che cita l'art 171 del Trattato che attribuisce alla corte il potere di verificare gli inadempimenti degli Stati. A breve verifico la possibilità di adire questo organo per valutare la IVIE.
    Saluti
    p.s. abbiamo creato un MOnstrum. C'era una volta il mezzogiorno d'Italia agricolo, privo di ferrovie, depauperato da un nord militaresco e prefettizio. Ora è tutta l'Italia, il Portogallo, la Grecia e la Spagna, si, che costituiscono il Nuovo Mezzogiorno. Il Mezzogiorno d'Europa comandato dall'asse Franco-tedesco.
    NOn ci innamoriamo troppo, più di tanto sulla corte di Giustizia etc. etc.
    Quando poi la politica dell'asse Franco-tedesco lo ritiene opportuno per propri fini egemonici, venga pure la patrimoniale, ed alla malora quelli che ne sono colpiti. Purchè si salvino le caste e le castine, con un briciolo alla castina dei giornalisti.

    RispondiElimina
  3. 1)
    Cari amici, scoprire questo blog mi ha molto confortata!
    Avendo acquistato l’anno scorso un immobile in Francia, sono anche io una potenziale vittima dell’IVIE e mi sorprendeva molto l’apparente rassegnazione con cui imposta tanto iniqua e raffazzonata sembrava essere stata accolta.
    Premetto che benché non mi occupi di materia fiscale sono un avvocato, e sarei lieta di offrire gratuitamente il mio aiuto per una battaglia che non solo mi vede personalmente coinvolta, ma che reputo giusta.
    Come la collega Avv. Maria Giovanna Villari, suggerisco anch’io di vagliare eventuali impugnative in ambito europeo, perché più celeri e rimesse ad organismi imparziali.
    Condivido in pieno l’opinione di sandror , secondo cui l’ IVIE viola la Costituzione italiana (art. 3, principio di uguaglianza e art. 53, principio di capacità contributiva), e ritengo che tassando un identico bene con criteri arbitrari e sperequativi, inidonei a comprovare la reale capacità contributiva, si violi anche lo “statuto del contribuente” (imparzialità dell'amministrazione fiscale). Una imposta patrimoniale che prescinda dal valore reale ed oggettivo del bene, e si affidi a parametri occasionali e a dir poco strampalati, é tecnicamente mal concepita. Se non avesse gravose conseguenze per chi deve pagarla, potremmo dire che é addirittura ridicola.

    RispondiElimina
  4. Ho dimenticato il link della sentenza della CEDU:
    http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=66875&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&cid=927502

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Invio la seconda parte del mio post:

      2)Ritengo poi che sia l’IVIE, sia l’ imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche, siano incompatibili non solo con il diritto interno, ma anche con l’ordinamento comunitario, ed in primis con il principio della libera circolazione delle persone e dei capitali.
      Per tacere del fatto che tassando gli immobili e i capitali detenuti all’estero, si precostituisce una condizione di vantaggio per gli attori del mercato immobiliare nazionale (agenzie, costruttori ecc.) e per gli intermediari del credito (banche ecc.) italiani, ed ovviamente si sfavoriscono i concorrenti esteri.

      Infine, analizzando il trattato italo-francese per evitare le doppie imposizioni, ho riscontrato diverse norme che contrastano con l’IVIE, ed immagino che disposizioni simili siano contenute nelle analoghe intese stipulate con altri Stati.
      Per esempio, l’art. 6 di tale trattato (“Redditi immobiliari”) cosi’prevede :“I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati”.
      Il Governo risponde che tale norma, se prevede la imponibilità nel Paese dove i beni sono situati, non esclude la imponibilità anche nello stato di residenza. E che dunque, se il secondo Stato consente di detrarre come credito d’imposta quanto il contribuente ha corrisposto al primo, non si realizza alcuna doppia imposizione.
      Si tratta di una interpretazione strumentale, che sottintende una volontà non espressa dalle parti ma anzi contraria alle finalità che queste si proponevano, ossia incoraggiare gli scambi e le relazioni economiche, e facilitare la libera circolazione dei rispettivi cittadini.
      Aggiungo che l’IVIE contrasta anche con l’Articolo 25 del trattato italo-francese (“Non discriminazione”): “I nazionali di uno Stato, siano essi residenti o non di uno degli Stati, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione”.
      Tale disposizione prevede una sorta di “reciprocità fiscale” che l’IVIE certamente non rispetta, dal momento che l’Italia, per quanto ne so, è l’unico Paese che ha introdotto una imposta patrimoniale “extraterritoriale” (che si spinge addirittura agli altri continenti, tartassando persino i poveri immigrati extracomunitari!).
      Immaginate cosa succederebbe in Europa, e nel mondo, se tutti gli Stati adottassero norme fiscali analoghe all’IVIE: i tantissimi italiani che vivono o lavorano all’estero si vedrebbero esposti ad una irragionevole tassazione sul patrimonio – mobiliare e immobiliare - detenuto nel Paese d’origine.
      Conviene al nostro Paese incamminarsi su questo sentiero insidioso? E conviene all’Europa?
      Allego una interessante sentenza pronunciata dalla CEDU – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
      Un saluto a tutti
      Avv. Sandra Leo

      PS: Sul piano “politico” segnalo che l’IDV sezione estera ( Germania) si è ufficialmente espressa contro l’IVIE
      http://italiadeivalori.de/it/notizie/143-a-proposito-dellimposta-sul-valore-degli-immobili-situati-allestero-ivie.html
      Pensavo poi di informare dell’esistenza di questo blog, e in generale della questione in esame, l’On. Gianni Pittella, europarlamentare nonché vice-Presidente del Parlamento Europeo, e membro della commissione “Mercato interno e la protezione dei consumatori”.
      Prima pero’ vorrei che il fondatore del blog mi autorizzasse in tal senso, perché riterrei scorretto assumere iniziative da lui non condivise.

      Elimina
    2. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

      Elimina
    3. Ciao a tutti, sto facendo il possibile per incontrare personalmente l'On. Pittella ed esporgli la nostra battaglia nel modo più convincente possibile.
      Nel frattempo ho saputo che la Commissione europea intende esaminare la compatibilità dell'IVIE con alcune norme comunitarie. A quanto pare molti dei dubbi relativi al principio della libera circolazione dei capitali, e al principio di libera concorrenza sono condivisi!
      A questo punto, tatticamente, dovremmo cercare di coinvolgere qualche esponente italiano in seno alla Commissione europea.

      Elimina
  5. Cari amici ho comprato una casa in svizzera nel 2010, grazie a tanti sacrifici ed al mutuo svizzero che ti permette di accedere allo stesso per il 67% per l'acquisto di una casa all'estero e di pagare solo gli interessi e non il capitale.
    QUESTO VA RESTITUITO ENTRO 100 ANNI SALVO RINEGOZIAZIONE (L'ho fatta breve ma è così) Vedi BPS bank.
    La cosa fantastica è che sia il caro Monti che il caro Passera hanno la casa in paesi adiacenti alla mia, Monti a Silvaplana da anni ormai. Quindi il gran paraculo, avendola presa tanti anni fa, ha pensato bene di far pagare la tassa non sul valore dell'immobile ma su quello dichiarato sul rogito.
    Vi eravate chiesti il perchè? penso di averlo spiegato molto bene...perchè signori miei un'appartamento a Silvaplana in questo momento passa tranquillamente il milone e mezzo di euro.
    Pensate quanto avrebbe dovuto pagare il sig. Monti e ui i suoi veri ricchi amici
    Ma la casa fantastica è che anche la famiglia Agnelli (amici suoi naturalmente) ha una casa in engadina e precisamente a Sankt Moritz e pagherà probabilmente 10 volte meno di me che la ho in un paesino sperduto, in quanto acquistata 40 anni fa. Mi vergogno di aver dichiarato la casa facendo un favore ai veri evasori. Governo VERAMENtE ladro

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Veramente dalla scheda dei redditi dei ministri pubblicati on line risulta che Corrado Passera possiede soltanto un immobile di 140 mq. a Parigi. Mi chiedo se lo ha acqusitato di recente...

      Elimina
    2. Anonimo, forse hai ragione tu. in mancanza di atti ufficiali non voglio rischiare querele e quindi diciamo che ho preso un abbaglio. Monti e Passera non hanno una casa in Engadina. Mi sono sbagliato
      Sta di fatto che ci vanno e anche molto spesso .
      Ci sono anche articoli che li "riprendono".
      Uno di questi citava testualmente.
      "Monti nel suo rifugio in Engadina".
      Allora mi piacerebbe sapere, però, se sono in affitto, se vanno da amici, se la casa è intestata a qualche società...insomma mi piacerebbe avere le risposte che tutti noi ci aspettiamo.
      Una cosa comunque è certa.
      Pagheranno i soliti noti, e i veri ricchi NO!

      Elimina
    3. Anonimo, forse hai ragione tu. in mancanza di atti ufficiali non voglio rischiare querele e quindi diciamo che ho preso un abbaglio. Monti e Passera non hanno una casa in Engadina. Mi sono sbagliato
      Sta di fatto che ci vanno e anche molto spesso .
      Ci sono anche articoli che li "riprendono".
      Uno di questi citava testualmente.
      "Monti nel suo rifugio in Engadina".
      Allora mi piacerebbe sapere, però, se sono in affitto, se vanno da amici, se la casa è intestata a qualche società...insomma mi piacerebbe avere le risposte che tutti noi ci aspettiamo.
      Una cosa comunque è certa.
      Pagheranno i soliti noti, e i veri ricchi NO!

      Elimina
  6. Caro Stefano, Cicero pro domo sua. E' il caso di dirlo. Nei prossimi giorni pubblicherò uno schema di ricorso tribunale/corte europea per dare a chi legge lo spunto per come impostare la propria difesa contro questa imposta fatta ad personas dal legislatore di turno.
    saluti
    Maria Giovanna

    RispondiElimina
  7. Mi sono permesso di segnalre su FB il Vs. Blog nelle pagine degli Italiani all'Estero. Molti non ci credono devo dire.

    Per i ricorsi non so se ha competenza in materia il Mediatore Europeo (si può interpellarlo anche online gratuitamente). Mi pare riguardi più i servizi resi dai Paesi membri EU ai cittadini ma chissà meglio verificare che non rientri questo caso.

    Per quanto riguarda i canali di comunicazione da interpellare mi viene in mente il programma di Barisoni FORUM ECONOMIA e Giannino alle 9 su Radio24. Aggiungerei L'ALTRA EUROPA anche.
    Un'altra radio molto seguita a Roma è Radio IES con il programma OUVERTURE di David Gramiccioli.
    Questi sono i canali principali che potrebbero recepire immediatamente la cosa. La vedo più dura nella RAI. Forse il programma di Oliviero Beha?
    Come testate AFFARI ITALIANI.

    Raccomanderei che venga aperta una pagina FB e Twitter di collegamento al Blog.

    Grazie per le informazioni che state diffondendo. Io nel mio piccolo più di questo non posso fare anche se la casistica non mi riguarda direttamente.
    Saluti

    RispondiElimina
  8. Sono cittadina tedesca,residente in Italia,propriearia di una casa,
    e nel 2011 ho eredato dal mio padre un immobile in Germania.Se avessi eredato una casa in Italia avrei iniziato a pagare la nuova tassa a partire dal 2012 e sulla base della rendita catastale.Non avendo alcun
    rogito a disposizione dovrò pagare il 0,76% sul valore di mercato della casa e con un anno di anticipo.
    Se alla Merkel venisse la stessa idea,quanti emigranti italiani e turchi dovrebbero pagare una tassa su una casa acquistata nella loro patria con tanti sacrifici?(come a scritto Sandra il 20.02)
    Ringrazio Ermanno,il commercialista Sandro , l'avvocato Maria Giovanna e l'avvocato Sandra per il vostro tempo ed impegno che mettete a disposizione di tutti noi supertartassati

    RispondiElimina
  9. Ciao Sybille, forse c'é una buona notizia. Sul sole24ore di qualche giorno fa era pubblicata la notizia di un parziale ma sostanziale "revirement" del Governo Monti:
    "In base al decreto legge sulle semplificazioni fiscali, in vigore
    dal 2 marzo, l'imposta sugli immobili posseduti all'estero non è dovuta se l'importo non supera 200 euro.
    La base imponibile dell'Ivie, nei Paesi che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni, coincide con l'imponibile delle imposte estere sui trasferimenti o sul patrimonio".
    Il link dell'articolo:
    http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-08/chiavi-imposta-mattone-063806.shtml?uuid=AbBAlJ4E&p=2

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Grazie Sandra
      Siccome in Germania non esiste una tassa patrimoniale,ma
      bensì una tassa fondiaria(Grundsteuer),posso solo sperare che potrebbe
      andare bene questa ed informarmi su quale base imponibile
      viene calcolata
      A presto

      Elimina
    2. Si Sybilla credo proprio che la grundsteuer, la taxe foncière, l'ibi e la council tax siano tutte classificabili come imposte patrimoniali sulla casa. In più mi risulta che in Germania sia abbastanza alta, per cui data la detraibilità del credito d'imposta, questa dovrebbe sostanzialmente azzerarsi.

      Al di là di una probabile buona notizia, ancora da chiarire e confermare, chiedo agli amici del blog se le stesse motivazioni che ci inducono ad osteggiare l'IVIE, non debbano determinare una analoga contestazione della tassazione dei patrimoni(non immobiliari) detenuti all'estero.
      In fondo l'iniquità è la stessa: non si é avuto il coraggio di imporre una patrimoniale sui grandi patrimoni, ma in compenso lo si é fatto in danno di quei residenti italiani - non necessariamente ricchi - che detengano investimenti all'estero. Per di più, tale imposizione parte da zero (non é previsto alcun tetto minimo) ed esonera le società.

      Elimina
    3. Grazie Sandra,
      la Grundsteuer in Germania è bassissima.La base imponibile per la mia casa è 148,00 multiplicato per 540%.
      In Italia dovrei pagare 1,05???????????
      Onestamente,mi viene da ridere

      Elimina
  10. Cara Sandra, sono pienamente daccordo con te anche quello dei patrimoni è un altro punto dolente ed a mio avviso incostituzionale perchè va contro la libera circolazione dei beni,solo che quando conviene siamo Europei e se non conviene dobbiamo essere nazionalisti!
    Concordo che dovrebbe essere un altro punto da sviluppare, teniamo conto che si parla sempre di risparmi leciti tassati e ritassati, di altri casi non ci interessa.
    Mi farebbe molto piacere avere in merito un parere di Sandro e Maria Giovanna.
    Grazie
    Duilio

    RispondiElimina
  11. Perché lo Stato italiano dovrebbe tassare una casa acquistata nel mio Paese quando io, intestataria dell'immobile, neppure sapevo se avrei mai preso la residenza in Italia e sarei diventata successivamente cittadina italiana dopo aver sposato un cittadino italiano?
    Si tratta dunque – e voglio sottolinearlo – di una casa acquistata nel mio Paese d’origine NON con il frutto del mio modesto guadagno che percepisco attualmente in Italia, ma con il guadagno del mio lavoro svolto nel mio Paese d’origine quando non ero ancora residente in Italia e con il sostegno dei miei genitori non italiani sempre residenti nel mio Paese d’origine. Ritengo pertanto che la tassa sulle case all’estero in questo caso sia assolutamente ingiusta, forse arbitraria, forse antieuropea, forse xenofoba.
    La norma andrebbe modificata escludendo dal pagamento di detta tassa quei cittadini stranieri o anche stranieri divenuti successivamente cittadini italiani i quali abbiano acquistato l’immobile nel loro paese d’origine prima di acquisire la residenza in Italia.

    RispondiElimina
  12. Salve!
    Esiste un trattato tra Italia e Ungheria (dove la mia famiglia ha immobili, contro la doppia imposizione. Esso dice:
    "<>

    Art. 5, par. 2:
    <>"

    Come posso farlo valere?

    RispondiElimina
  13. "Articolo 23 - Patrimonio
    1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati."

    Art. 5, par. 2:
    "Articolo 6 - Redditi immobiliari
    1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
    2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili"

    RispondiElimina
  14. Buongiorno. Non trovo da nessuna parte notizie relative alla seguente questione.
    L'IVIE è dovuta anche nel caso la casa di sola "nuda proprietà", ovvero nel qualora la casa all'estero sia concessa in "usufrutto" GRATUITO a persone (parenti)che hanno là stabilita la propria residenza anagrafica?

    Perché seguendo il medesimo criterio dell'IMU, la tassa spetta ovviamente a chi ha l’usufrutto, l’uso o il diritto di abitazione e non a chi ne ha sola la nuda proprietà (e quindi non ne può godere). Ovviamente gli usufruttuari pagano le tasse nel paese di origine.

    Qualcuno mi sa dire quindi se anche in questo senso si usano criteri differenti (e quindi incostituzionali) per le case di proprietà sul suolo nazionale e quelle all'estero?

    Ringrazio in anticipo e porgo a tutti un caro saluto.

    RispondiElimina
  15. Ancora nessuna norma precisa per l'immobile in nuda proprietà. Attenderei fino a settembre quando scade il termine di presentazione dell'unico (mod. RW).

    RispondiElimina