domenica 19 febbraio 2012

Incostituzionalità della norma: elencazione motivazioni

Ho ripreso una mia riflessione pubblicata quando è stato creato questo Blog. Ad oggi siamo oltre 600 ad  essere interessati a questo spinoso argomento e forse può essere utile riproporre, integrati e arricchiti, i motivi di incostituzionalità a coloro che si sono aggiunti di recente a condividere questo blog .
Penso che procedere ad una elencazione dei motivi di incostituzionalità (che invito tutti a integrare e incrementare) possa contribuire  a:
  1. acquisire consapevolezza della iniquità (= furto legalizzato)  perpetrata a danno di alcuni cittadini ritenuti forse di serie B
  2. iniziare a enumerare le motivazioni di incostituzionalità nel caso di un ricorso in commissione tributaria italiana o presso la corte di giustizia europea.


IMMOBILI ALL’ESTERO – PATRIMONIALE   INCOSTITUZIONALE
  • Ci sono indubbi e numerosi profili di incostituzionalità nel testo di legge
  • Lo spirito della legge dovrebbe essere incidere in egual misura sul patrimonio posseduto ad una medesima data.  
  • Ecco invece lampanti esempi di anticostituzionalità della norma considerato che viola palesemente l’eguaglianza tra i contribuenti imponendo  tassazioni differenti sullo stesso bene


DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI IN FUNZIONE DELL’UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
  • Esiste una diseguaglianza massima  tra contribuenti italiani che hanno acquistato un immobile analogo e di pari valore ma ubicati in Stati diversi ovvero in Italia ( quindi oggettivamente cittadini di serie A per il Governo Monti)  e all’estero (cittadini di serie B) 
  • Chi ha acquistato una seconda casa all’estero paga l’imposta sul valore di rogito ( dichiarato in atto)  mentre chi ha acquistato un immobile in Italia viene tassato sul valore catastale che può differire moltissimo dal valore di rogito !! .
Un esempio :
Alloggio di 40 mq circa acquistato ad Alassio (Liguria) :
Rendita catastale immobile (civile abitazione) categoria A/2 = 206,00 x 2,5 (vani catastali) x 1,60 x 100 (rivalutazione) = 82.400,00
Valore di rogito ( prezzo affare !!!) = 400.000,00
Imposta = 82.400,00 x 0,76% = euro 626,00

Alloggio di 40 mq circa acquistato a Mentone (Francia – 3 chilometri dal confine):
Valore di rogito = 400.000,00
Imposta = 400.000,00 x 0,76% = euro 3.004,00 !!!

Altra considerazione :
  • Come mai anche in Italia non si è stabilito come base di calcolo IMU il valore di rogito ? perché se il motivo è quanto esposto al successivo punto 2, il concetto dovrebbe valere anche per chi ha immobili all’estero :
  • La Ratio suggerirebbe che se NON  si è scelto di utilizzare per l’IMU in Italia  il valore di rogito perché per uno stesso immobile l’imposta varierebbe iniquamente in base alla data di acquisto, perché adottarlo per gli immobili all'estero?


DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI IN FUNZIONE DELLA DATA DI ACQUISTO
  • Esiste una diseguaglianza tra gli stessi contribuenti italiani che hanno comprato l’immobile all’estero in epoche diverse :
  • Chi ha acquistato una seconda casa all’estero magari 20 anni fa corrisponde una imposta irrisoria rispetto a chi ha acquistato magari lo stesso immobile l’anno scorso magari gravato da un bel mutuo, considerato che il parametro è il valore di rogito !
  • C’è di più: per i cittadini (di serie A) che hanno comprato un immobile in Italia in epoche diverse, l’IMU, udite udite, non cambia !! ( la base è sempre il valore catastale in entrambi i casi) 


DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI  PER  ANNO DI APPLICAZIONE
  • Esiste Diseguaglianza tra contribuenti italiani anche perché la  una tassazione colpisce  annualità differenti a seconda del paese di ubicazione  dell’immobile acquistato
  • Chi ha acquistato una seconda casa all’estero (cittadino di serie B)  paga l’imposta già per l’anno 2011 mentre chi ha acquistato un immobile in Italia (cittadino di serie A) viene tassato per l’anno 2012 (il fatto non è irrilevante perché se l’immobile viene ceduto ad esempio il 1 gennaio 2012 chi ha comprato l’immobile all’estero paga comunque mentre chi aveva comprato l’immobile in Italia non paga nulla )
Non vale la considerazione che già per il 2011 in Italia si pagava l’ICI sugli immobili , perché all’estero facilmente si corrispondevano già analoghe imposte sugli immobili.



DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI PER DIFFERENTE CONTROPRESTAZIONE DELLO STATO ITALIANO
  • La patrimoniale sugli immobili all’estero è pari al 7,6/mille ovvero il medesimo importo dell’Imu. Il presupposto dell’Imu (per darne una legittimazione) è il corrispettivo di servizi municipali statali di cui beneficia quell’immobile posseduto in quel tal comune.
  • Qualcuno mi spiegherà quali sono i servizi municipali e statali che lo Stato Italiano presta a favore di chi ha un immobile all’estero?


DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI IN FUNZIONE DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
  • Pochi forse sanno che in Italia sono soggetti all’IMU sia le persone fisiche che le società , gli enti etc. Invece pagheranno la patrimoniale per gli immobili all’estero solo le persone fisiche ( sono esentate le società !) ; intendo dire che se qualche faccendiere o politico ha una società cui fa capo la proprietà di uno o 40 immobili all’estero, non paga nulla !!  
  •  
  • VIOLAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI EX ART 63 
  •  violazione potrebbe riferirsi alla libera circolazione dei capitali, sancita dall'articolo 63 in base al quale «sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».
La soluzione è abbastanza banale: tassare gli immobili all’estero in base alla rendita catastale di un immobile analogo situato in Italia sottraendo l’imposta che è stata pagata all’estero. Mi rendo conto delle difficoltà di individuare le analogie ma la base sarebbe comunque coerente con la base utilizzata per tassare gli immobili in Italia.

La sensazione palpabile che si ricava è comunque che il Governo (il che orienta l'opinione pubblica - siamo alla caccia alle streghe) abbia considerato quasi dei probabili evasori coloro che hanno investito all'estero e che pertanto sia necessario punirli senza andare troppo per il sottile, e perciò con assoluta noncuranza di perpetrare, nella stesura della norma, canoni di equità e giustizia.


Perdonate se queste considerazioni trasudano talvolta di bile, ma direi che è inevitabile.


sandror



7 commenti:

  1. Gentilissimi,
    una buona notizia. Lo "scandalo" dell'Ivie sembra quasi totalmente risolto dal Decreto N.16 (Semplificazione fiscale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 52 del 2 marzo 2012. Il Governo, per evitare una pessima figura, è stato costretto a fare marcia indietro sulla definizione dell'imponibile, perché la Commissione Europea, dopo aver chiesto chiarimenti a Monti, l'"arcieuropeo", minacciava di aprire una procedura di infrazione contro l'Italia ritendendo che l'imposta violasse il principio della libera circolazione dei capitali all'interno della Ue.
    L'articolo 8 del Decreto N.16 recita tra l'altro: "Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in
    mancanza, quello di cui al periodo precedente». L'imponibile dell'Ivie, dunque, non è più il valore di acquisto, quello indicato sul rogito o sul quadro RW del Modello Unico. E' - come è scritto - quello utilizzato dal Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti.
    Tutti i possessori che legalmente detengono immobili all'estero pagano, all'estero, le tasse sulla proprietà, ed esse sono calcolate in base a un valore (il Land Register Value in inglese) che somiglia molto alla nostra rendita catastale. Non dovrebbe essere difficile venirne in possesso, perché gli uffici delle imposte, in quasi tutti i paesi della Ue, sono molto precisi e solerti. E' molto probabile a questo punto che il grosso dei contribuenti non debba nulla al Fisco italiano. Poiché le tasse pagate all'estero sono detraibili (principio della non doppia imposizione), l'Ivie dovrà essere versata solo da coloro che hanno acquistato in Paesi dove l'imposizione patrimoniale e immobiliare è più bassa dello 0,76 per mille (l'aliquota Ivie). Questo ovviamente comporta che il gettito originariamente previsto dallo Stato italiano per l'Ivie crollerà.
    Il Governo si è guardato dal dirlo, perché ha dovuto mettere una pezza a una palese discriminazione. Resta aperto il problema degli immobili acquistati al di fuori dello spazio Ue. Ma una disparità di trattamento sembra a prima vista così costituzionalmente impresentabile che c'è da credere che altri Paesi - a cominciare dagli Stati Uniti - faranno notare la mostruosità giuridica dell'Ivie costringendo il Governo italiano a correre ulteriormente ai ripari.

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    1. Qualcuno illuminato e possibilmente non bocconiano mi può dire se allora per la Germania il valore utilizzato per il calcolo sarà Einheitswert? Perchè da lì si arriva al Grundsteuer che si paga ogni anno e sarebbe loro ICI.
      La cosa divertente è che il valore "Einheitswert" per una casa di 100000€ odierni ammonta ca 10000€, perchè valori delle case sono normalizzati al anno 1964.
      Altro che valori catastali non sono attuali. Basta non rubare è non serve tassare immobili nei paesi esteri, fra altro l'opera incostituzionale.

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  2. ci sono poi casi e casi. In Repubblica Ceca ad esempio per evitare speculazioni edilizie chi vuol rivendere paga una tassa del 15 per cento sulla differenza, se positiva, tra somma d'acquisto e vendita nei primi due anni, se ufficialmente registrato come abitante nella casa acqistata, nei primi cinque se abitante altrove. Ovvero se ho acquistato a 100 e rivendo a 110, devo dare allo stato il 15 per cento di 10 se la vendita avviene entro 2 anni o 5 dall'acqisto. Se il governo Monti mi chiede di pagare l'IVIE, oltre agli altri profili di eventuale incostituzionalita' mi mette di fronte ad una scelta forzata e a un danno comunque, nel caso voglia vendere per non pagare l'IVIE, ovvero pagare la penale dei due o cinque anni. Messo tra incudine e martello, ritengo inaccettabile una scelta forzata in uno stato di diritto

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  3. Qualcuno potrebbe per cortesia dirmi se anche per le case in Svizzera, in particolare nel cantone Ticino si potrà applicare quanto indicato all'art.8 del decreto n.16 (pur non appartenendo allo Spazio Economico Europeo la Svizzera ha ratificato trattati bilaterali con l'UE e ovviamente con l'Italia) oppure si deve ricadere nell'aberrante parametro del prezzo di acquisto? Le tasse cantonali, comunali e federali vengono calcolate in base a una sorta di dichiarazione dei redditi che il proprietario dell'immobile invia ogni anno nel mese di aprile agli uffici competenti. Per chi possiede solo un immobile in Svizzera e non ha altre entrate il calcolo viene fatto sulla rendita (valore locativo) dell'immobile e poi sulla propria capacità contributiva (calcolata su ciò che viene chiamato "ricchezza"). Vi sono poi altre imposte che gravano sul proprietario e che riguardano i servizi erogati dal Comune in cui è situato l'immobile (es tassa sulle fognature). Possibile che debba veramente pagare sul valore di acquisto solo perché Monti & Co hanno indicato nel citato decreto L'UE, lo SEE ma non gli accordi bilaterali con altri Paesi, per esempio proprio la confinante Svizzera? Sono furibonda.

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  4. Ci sono novità recenti? Ci sono nuove direttive soprattutto per quanto riguarda la Francia?

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  5. Se io sposto capitali all'estero via bonifico o se compro una casa all'estero sono affari miei e non del fisco. A che titolo lo stato italiano pretende che paghi una tassa per un bene situato all'estero ? a che titolo e perchè debbo dichiarare i miei liquidi sul 730 che ho spedito all'estero ? Lo Stato ha il terrore di perdere i contribuenti, che uno dopo l'altro abbandonerà questo paese dimenticato da Dio.

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  6. verrebbe voglia di rimanerci all'estero..

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